§ 46.6.100 - Legge 3 maggio 1971, n. 320.
Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:03/05/1971
Numero:320


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è così sostituito (Omissis)
Art. 2.      I capitani che facciano domanda di ammissione ai corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianità e di comando previsti per i parigrado dal precedente [...]
Art. 3.      La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del [...]
Art. 5.      Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il corso superiore di Stato [...]
Art. 6.      La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.6.100 - Legge 3 maggio 1971, n. 320.

Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 9 giugno 1971, n. 145)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è così sostituito (Omissis).

 

          Art. 2.

     I capitani che facciano domanda di ammissione ai corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianità e di comando previsti per i parigrado dal precedente art. 1.

     I capitani ammessi alla frequenza dei corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.

 

          Art. 3.

     La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.

     L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.

 

          Art. 5.

     Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il corso superiore di Stato maggiore il vantaggio di carriera è attribuito secondo quanto stabilito dall'annessa tabella n. 2.

 

          Art. 6.

     La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato - Tabella n. 2 - VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Titoli per conseguire il vantaggio di carriera

Aliquote di organico di carriera per gradi (a)

 

Maggiore

1. Corso superiore di polizia tributaria.

 

Avere superato il corso (b)

1/4 dell'organico del grado

2. Corso superiore di Stato maggiore.

 

Avere superato il corso (b)

1/4 dell'organico del grado

 

     (a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

     (b) I capitani ammessi alla frequenza dei corsi superiori di polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.