§ 46.6.91 - Legge 29 maggio 1967, n. 380.
Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:29/05/1967
Numero:380


Sommario
Art. 1.      Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione [...]
Art. 2.      L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 400 unità
Art. 3.      Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in [...]
Art. 4.      All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui [...]


§ 46.6.91 - Legge 29 maggio 1967, n. 380.

Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza.

(G.U. 14 giugno 1967, n. 147)

 

 

     Art. 1.

     Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260.

 

          Art. 2.

     L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 400 unità [1] .

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

     I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio, collocati in congedo, a partire dalla data suddetta, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anteriormente al raggiungimento del limite di età, possono, a domanda, essere riassunti in servizio e reinseriti nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

     I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età a far data dall'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono, a domanda, se riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato e giudicati meritevoli dalla commissione di cui all'art. 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere riammessi in servizio e trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai marescialli capi e dai marescialli ordinari di cui al precedente comma è considerato interruzione dal servizio ad ogni effetto.

     Le istanze relative dovranno essere fatte pervenire al Comando generale della Guardia di finanza dal personale indicato nel secondo e nel terzo comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1189 (lire 50.000.000) e 1207 (lire 50.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così modificato per effetto dell'art. 2 della L. 2 dicembre 1980, n. 794.