§ 46.6.79 - Legge 5 febbraio 1965, n. 26.
Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della Guardia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:05/02/1965
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Al personale dipendente dal Ministero della difesa e dal Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato [...]
Art. 2.      L'indennità mensile di speciale responsabilità di cui all'art. 1 è attribuita, nella misura di lire 3.000 e alle condizioni previste nello stesso art. 1, anche al [...]
Art. 3.      Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono cumulabili con compensi, premi o soprassoldi comunque previsti allo stesso titolo
Art. 4.      Sono abrogati la Tabella I, lettera A, la Tabella III, lettera B, n. 9, la Tabella VI, lettera A, del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; l'art. 16, primo comma, e la [...]
Art. 5.      Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della [...]


§ 46.6.79 - Legge 5 febbraio 1965, n. 26. [1]

Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 20 febbraio 1965, n. 45)

 

 

     Art. 1.

     Al personale dipendente dal Ministero della difesa e dal Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure:

     gestore di cassa o ufficiale pagatore delle Direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e responsabili di cassa delle Capitanerie di porto; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000;

     agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle Direzioni di commissariato militare nonchè agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, enti, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza determinati con decreti del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, lire 3.000.

 

          Art. 2.

     L'indennità mensile di speciale responsabilità di cui all'art. 1 è attribuita, nella misura di lire 3.000 e alle condizioni previste nello stesso art. 1, anche al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegnatario di materiali presso comandi, uffici, stabilimenti, laboratori, magazzini e autocentri del Corpo predetto, determinati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono cumulabili con compensi, premi o soprassoldi comunque previsti allo stesso titolo.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati la Tabella I, lettera A, la Tabella III, lettera B, n. 9, la Tabella VI, lettera A, del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; l'art. 16, primo comma, e la Tabella III, n. 7, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 88.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto:

cap. 111 (Esercito) L. 15.000.000

cap. 145 (Marina) L. 3.600.000

cap. 155 (Aeronautica) L. 2.750.000

 

     All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo suddetto.

     All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo suddetto.

     All'onere di lire 1.800.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 61 (lire 1.450.000), 65 (lire 150.000) e 69 (lire 200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo suddetto.

     Alla copertura dell'onere di lire 43.700.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

cap. 111 (Esercito) L. 31.000.000

cap. 145 (Marina) L. 7.200.000

cap. 155 (Aeronautica) L. 5.500.000

 

     All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

     All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

     All'onere di lire 3.600.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.