§ 46.6.60 - Legge 27 febbraio 1958, n. 205.
Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954 n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:27/02/1958
Numero:205


Sommario
Art. 1.      L'indennità speciale annua prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo [...]
Art. 2.      Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal sevizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo [...]
Art. 3.      All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i [...]


§ 46.6.60 - Legge 27 febbraio 1958, n. 205. [1]

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954 n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(G.U. 28 marzo 1958, n. 76)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità speciale annua prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per età direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369, e sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, e 10 gennaio 1947, n. 58, nonchè agli ufficiali delle stesse Forze armate che, già in ausiliaria per età, erano stati da tale posizione collocati a riposo rispettivamente prima delle date anzidette.

 

          Art. 2.

     Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal sevizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, l'indennità speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, nella misura stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

 

          Art. 3.

     All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze per l'esercizio 1957-58 o per lire 118.485.000 mediante riduzione dei e capitoli n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 (lire 8.100.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.