§ 46.6.49 - Legge 16 ottobre 1954, n. 1015.
Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè dei capitani maestri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:16/10/1954
Numero:1015


Sommario
Art. 1.      Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei [...]
Art. 2.      Al maggiore onere di complessive lire 8.020.000 annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, per lire 7.000.000 mediante [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 46.6.49 - Legge 16 ottobre 1954, n. 1015. [1]

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 6 novembre 1954, n. 255)

 

 

     Art. 1.

     Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza è dovuto il trattamento economico inerente al grado rivestito.

 

          Art. 2.

     Al maggiore onere di complessive lire 8.020.000 annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, per lire 7.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 900.000 con le somme già stanziate nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e per lire 120.000 con le somme già stanziate nel capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.