§ 46.6.38 - Legge 24 luglio 1951, n. 625.
Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:24/07/1951
Numero:625


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Ai tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, che abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può [...]


§ 46.6.38 - Legge 24 luglio 1951, n. 625.

Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(G.U. 10 agosto 1951, n. 182)

 

 

     Art. 1. [1]

     [Ai tenenti appartenenti al ruolo degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito, soppresso con l'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e conservato ad esaurimento a norma dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, i quali abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di età per essi stabiliti dalle disposizioni in vigore.

     Gli ufficiali che abbiano ottenuta la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria, come stabilito dall'ultimo comma del citato art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.]

 

          Art. 2. [2]

     [Fermi restando il trattamento economico ed il limite di età stabiliti dalle vigenti disposizioni, ai tenenti maestri di scherma dell'Aeronautica, che abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle disposizioni in vigore per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole della competente Commissione di avanzamento, il grado di capitano, sempre che i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di maggiore o uguale anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento, abbiano conseguito la promozione al grado superiore.]

 

          Art. 3.

     Ai tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, che abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico ed il limite di età per essi stabilito dalle disposizioni in vigore.

     Gli ufficiali che abbiano ottenuto la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico complessivo degli ufficiali subalterni della Guardia di finanza, quale risulta dalle disposizioni vigenti.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.