§ 46.6.28 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 815 .
Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:07/05/1948
Numero:815


Sommario
Art. unico.  [2]


§ 46.6.28 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 815 [1] .

Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(G.U. 3 luglio 1948, n. 152)

 

 

     Art. unico. [2]

     Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 gennaio 1951, n. 12.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.