§ 46.6.3 - R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63 .
Attribuzione di facoltà di indagine e controllo alla polizia tributaria investigativa


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:03/01/1926
Numero:63


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      È data facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per determinare i limiti dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui al precedente articolo e per [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore con la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge


§ 46.6.3 - R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63 [1] .

Attribuzione di facoltà di indagine e controllo alla polizia tributaria investigativa

(G.U. 21 gennaio 1926, n. 16)

 

 

     Art. 1. [2]

     Agli ufficiali della Guardia di finanza sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d'informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Le stesse facoltà sono attribuite ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo medesimo incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa.

     A tutti i militari di cui al precedente comma potranno altresì essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro.

 

          Art. 2.

     È data facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per determinare i limiti dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui al precedente articolo e per coordinare l'azione della polizia tributaria investigativa con quella propria degli organi ordinari d'accertamento e di controllo.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore con la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 24 maggio 1926, n. 898.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1290.