§ 46.5.18 - Legge 15 dicembre 1969, n. 1022.
Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:15/12/1969
Numero:1022


Sommario
Art. 1.      Fino al 31 dicembre 1973  , per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate, in mancanza di [...]
Art. 2.      Gli incarichi di cui all'articolo precedente non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre nel ruolo degli ufficiali veterinari in servizio [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in 24 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del [...]


§ 46.5.18 - Legge 15 dicembre 1969, n. 1022. [1]

Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'Esercito.

(G.U. 8 gennaio 1970, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     Fino al 31 dicembre 1973  , per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate, in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio stesso, a veterinari civili [2].

     Per lo svolgimento delle prestazioni suddette è conferito apposito incarico, di durata non eccedente l'anno solare, regolato da convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

 

          Art. 2.

     Gli incarichi di cui all'articolo precedente non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre nel ruolo degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo.

     Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa.

     Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in 24 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 1 della L. 2 agosto 1974, n. 389.