§ 46.5.a - Legge 22 gennaio 1942, n. 104.
Aggiornamenti alla Legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:22/01/1942
Numero:104


Sommario
Art. 1.      Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le [...]
Art. 2.      Sono istituiti l'ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l'ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX
Art. 3.      A decorrere dal 1 dicembre 1941-XX, artt. 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      A decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, è sanzionata la soppressione del comando superiore delle truppe alpine di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368


§ 46.5.a - Legge 22 gennaio 1942, n. 104. [1]

Aggiornamenti alla Legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito.

(G.U. 6 marzo 1942, n. 54).

 

 

     Art. 1.

     Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

"L'organico degli ufficiali generali è il seguente:

 

 

generali di corpo d'armata

N.

35

generali di divisione

"

92

generali di divisione dei carabinieri reali

"

4

tenenti generali del servizio di artiglieria (di cui uno è direttore superiore del servizio)

"

4

tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio)

"

1

tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)

"

1

tenente generale medico

"

1

tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)

"

1

generali di brigata

"

165

generali di brigata dei carabinieri reali

"

8

generale di brigata del corpo automobilistico

"

1

maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria

"

6

maggiori generali del servizio tecnico del genio

"

2

maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione

"

2

maggiori generali medici

"

7

maggiori generali commissari

"

2

     "Fra i 35 generali di corpo l'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonché il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.

     "Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoperti di una delle seguenti cariche:

     direttore generale del genio nel ministero della guerra;

     direttore generale del genio militare nel ministero della marina;

     direttore dell'istituto geografico militare;

     direttore del servizio chimico;

     membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

     "L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonché quelle sotto indicate:

     a) primo aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;

     b) aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;

     c) primo aiutante di campo generale di sua altezza reale il Principe ereditario;

     d) comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

     e) comandante generale della regia guardia di finanza;

     f) presidente del tribunale supremo militare;

     g) ispettore della fanteria e generale addetto all'ispettorato della fanteria;

     h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'ispettorato della artiglieria;

     i) ispettore del genio e generale addetto all'ispettorato del genio;

     l) ispettore delle truppe alpine;

     m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;

     n) generali per incarichi vari determinati dal ministro per la guerra;

     o) generali assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra".

     L'art. 20 è sostituito dal seguente:

     "Il servizio tecnico della motorizzazione comprende:

     una direzione superiore del servizio tecnico della motorizzazione;

     un centro studi della motorizzazione;

     ed ha il seguente organico di ufficiali:

Ufficiali generali:

 

 

tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)

N.

1

maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione

"

2

Totale

N

3

"Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

 

 

Ufficiali superiori ed inferiori:

"

 

colonnelli (direttori e capi divisione)

N.

5

tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione)

"

36

maggiori, capitani tenenti (addetti)

 

 

Totale

N

41

     Negli art. 3, 7, 11, 13, 14, 16, 50 e nelle intestazioni dei capi VII, VIII e X, le denominazioni "servizio tecnico delle armi e delle munizioni", "servizio studi ed esperienze del genio", "servizio tecnico automobilistico" e "Istituto superiore tecnico armi e munizioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle altre "servizio tecnico di artiglieria", "servizio tecnico del genio", "servizio tecnico della motorizzazione" e "istituto superiore tecnico di artiglieria".

 

          Art. 2.

     Sono istituiti l'ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l'ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1 dicembre 1941-XX, artt. 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 24. - "Il servizio di commissariato comprende:

     1° una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;

     2° due ispettorati di commissariato di zona;

     3° diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;

     4° diciotto compagnie di sussistenza;

     5° stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.

     "Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, d'intesa con il ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio".

     Art. 25. - "L'organico degli ufficiali del servizi di commissariato è il seguente:

     Ufficiali generali:

     un tenente generale commissario, capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;

     due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.

     Detti ufficiali generali sono compresi negli organi di cui all'art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

 

 

A) Ufficiali commissari:

 

 

colonnelli

N.

20

tenenti colonnelli

"

55

maggiori

"

81

capitani

"

147

tenenti e sottotenenti

"

132

Totale

N

435

B) Ufficiali di sussistenza:

 

 

tenenti colonnelli

N.

14

maggiori

"

25

capitani

"

96

tenenti e sottotenenti

"

92

Totale

N

227

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, è sanzionata la soppressione del comando superiore delle truppe alpine di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.