§ 46.5.2 - R.D.L. 29 luglio 1933, n. 997 .
Istituzione dei gradi di "generale di armata aerea" e di "Maresciallo dell'aria"


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:29/07/1933
Numero:997


Sommario
Art. 1.      Nella gerarchia dei gradi di ufficiale generale della Regia aeronautica sono istituiti i gradi di "Generale di armata aerea" e di "Maresciallo dell'aria"
Art. 2.      Il grado di generale d'armata aerea è conferito esclusivamente in tempo di guerra ai generali di squadra investiti del comando di una armata aerea
Art. 3.      Il grado di maresciallo dell'aria è il grado più elevato della gerarchia e può essere conferito esclusivamente ai generali d'armata aerea per azioni di guerra
Art. 4.      Il numero dei generali di squadra previsto dalla legge 6 gennaio 1931, n. 98, è elevato da 5 a 7, dei quali due designati di armata aerea
Art. 5.      Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra designati d'armata aerea è fissato in anni 55
Art. 6.      Spetta ai generali d'armata aerea ed ai marescialli dell'aria il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi del regio esercito e della regia marina
Art. 7.      Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge


§ 46.5.2 - R.D.L. 29 luglio 1933, n. 997 [1] .

Istituzione dei gradi di "generale di armata aerea" e di "Maresciallo dell'aria"

(G.U. 14 agosto 1933, n. 188)

 

 

     Art. 1.

     Nella gerarchia dei gradi di ufficiale generale della Regia aeronautica sono istituiti i gradi di "Generale di armata aerea" e di "Maresciallo dell'aria".

     Nella progressione dei gradi il generale d'armata aerea precede il generale di squadra aerea ed il maresciallo dell'aria precede il generale d'armata aerea.

     Nella classificazione per gradi, di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il generale d'armata aerea ed il maresciallo dell'aria rivestono rispettivamente il grado secondo e primo.

 

          Art. 2.

     Il grado di generale d'armata aerea è conferito esclusivamente in tempo di guerra ai generali di squadra investiti del comando di una armata aerea.

     In tempo di pace potrà procedersi alla designazione degli eventuali generali d'armata in guerra fra i generali di squadra.

     La designazione ha luogo su proposta del Ministro per l'aeronautica, sentito il consiglio dei Ministri.

     Il generale di squadra designato generale di armata prende posto nel ruolo prima dei generali di squadra.

 

          Art. 3.

     Il grado di maresciallo dell'aria è il grado più elevato della gerarchia e può essere conferito esclusivamente ai generali d'armata aerea per azioni di guerra.

 

          Art. 4.

     Il numero dei generali di squadra previsto dalla legge 6 gennaio 1931, n. 98, è elevato da 5 a 7, dei quali due designati di armata aerea.

     I marescialli dell'aria sono in soprannumero alle tabelle organiche.

     Qualora uno o più marescialli dell'aria ricoprano una delle cariche previste dalle disposizioni vigenti per i generali di squadra, si intende diminuito di altrettanti il numero dei generali di squadra.

 

          Art. 5.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra designati d'armata aerea è fissato in anni 55.

     I marescialli dell'aria, al compimento del 55° anno di età, saranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli di servizio permanente, a disposizione del governo, per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo.

 

          Art. 6.

     Spetta ai generali d'armata aerea ed ai marescialli dell'aria il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi del regio esercito e della regia marina.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

     Il capo di governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 11 gennaio 1934, n. 34. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.