§ 46.4.5 - Legge 9 novembre 1950, n. 992.
Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:09/11/1950
Numero:992


Sommario
Art. 1.      Il contributo per le spese funerarie per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 34 del decreto [...]
Art. 2.      Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte coi fondi stanziati sul capitolo 59 dello stato di previsione del Ministero di [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.4.5 - Legge 9 novembre 1950, n. 992. [1]

Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 21 dicembre 1950, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     Il contributo per le spese funerarie per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è elevato a lire ottomila.

 

          Art. 2.

     Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte coi fondi stanziati sul capitolo 59 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1949-50 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.