§ 46.3.146 - D.M. 21 settembre 2005, n. 235.
Regolamento concernente il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:21/09/2005
Numero:235


Sommario
Art. 1.  Attività didattica
Art. 2.  Modalità di ammissione
Art. 3.  Rinvio della frequenza del corso
Art. 4.  Modalità di svolgimento
Art. 5.  Commissione di esame
Art. 6.  Votazioni finali
Art. 7.  Dimissioni dal corso
Art. 8.  Ammissioni particolari


§ 46.3.146 - D.M. 21 settembre 2005, n. 235. [1]

Regolamento concernente il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 15 novembre 2005, n. 266)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive modificazioni, che, nel disciplinare il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, prevede che con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonchè le modalità di funzionamento della commissione d'esame;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/30398 del 13 giugno 2005);

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Attività didattica

     1. L'attività didattica del corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri comprende lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati da docenti nonchè, qualora d'interesse, visite d'istruzione presso enti diversi dall'Arma o presso comandi od uffici di altre Forze armate od altre Forze di polizia, italiane e straniere.

 

     Art. 2. Modalità di ammissione

     1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto:

     a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente;

     b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

     c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.

 

     Art. 3. Rinvio della frequenza del corso

     1. Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto può essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermità o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.

     2. Escluso il caso di perdurante comprovata infermità, gli ufficiali per i quali sia stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.

 

     Art. 4. Modalità di svolgimento

     1. Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono stabilite annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che provvede, altresì, ad approvare la pianificazione didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il Comandante generale si avvale dell'Ufficio addestramento e regolamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

     2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     3. Il corso può essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso la scuola ufficiali carabinieri, ed in fasi per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.

     4. Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti, in relazione al numero, in più sessioni didattiche. Per ogni sessione didattica è designato un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore con il compito di seguire le attività addestrative, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale.

     5. Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l'approfondimento di problematiche di carattere tecnico-professionale.

     6. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso è accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza, prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie debbono essere articolate in almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza viene effettuata la valutazione complessiva del profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). La valutazione, che costituisce il voto di ammissione all'esame finale, è espressa in trentesimi e frazione millesimale ed è definita dalla media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che debbono essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista dall'ordinamento didattico del corso.

     7. L'esame finale consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalità di valutazione e di espressione del punteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

     8. Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso e nell'esame finale, nonchè il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito.

     9. La graduatoria finale è approvata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed è pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

 

     Art. 5. Commissione di esame

     1. La commissione esaminatrice per la prova orale, nominata annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, è composta:

     a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri, presidente;

     b) dal comandante del reparto corsi della scuola ufficiali carabinieri, vice presidente;

     c) da ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o insegnanti civili, docenti presso la scuola ufficiali carabinieri o esperti nelle materie di esame, in qualità di membri effettivi per ciascuna delle discipline oggetto di insegnamento, in numero non superiore a undici.

     2. Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri in qualità di membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.

     3. In caso di impedimento del presidente o del vice presidente della commissione esaminatrice, la sostituzione è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     4. L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di segretario.

 

     Art. 6. Votazioni finali

     1. Il voto dell'esame finale, espresso in trentesimi è frazione millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento complessivo dell'esame, tenendo conto delle conoscenze e delle capacità acquisite nonchè delle potenzialità espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del voto dell'esame finale e del voto conseguito nella valutazione complessiva del profitto di cui all'articolo 4, comma 6, costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.

     2. Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il più anziano in ruolo.

     3. L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non può frequentare altro analogo corso.

     4. La mancata presentazione all'esame finale può essere giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermità o documentata causa di forza maggiore.

     5. Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali.

     6. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta all'esame, viene considerato come un frequentatore che non abbia superato il corso d'istituto.

     7. Qualora, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale non riesca a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi potrà effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Nel caso in cui l'ufficiale non riesca a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo stesso sarà ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.

 

     Art. 7. Dimissioni dal corso

     1. E' dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore che sia rimasto assente per più di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica.

     2. L'ufficiale dimesso è ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 3, comma 2.

 

     Art. 8. Ammissioni particolari

     1. Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere.

     2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente decreto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facoltà di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attività didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attività didattiche alternative.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.