§ 46.3.104 - Legge 12 aprile 1984, n. 66.
Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:12/04/1984
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente [...]
Art. 2.      L'aumento degli organici disposto dalla presente legge è realizzato in quattro anni da decorrere dal 1° gennaio 1984, secondo le progressioni e le procedure stabilite [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 65 milioni per il 1984, in lire 80 milioni per il 1985 ed in lire 135 milioni per il 1986, si [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.3.104 - Legge 12 aprile 1984, n. 66. [1]

Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 14 aprile 1984, n. 105)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'aumento degli organici disposto dalla presente legge è realizzato in quattro anni da decorrere dal 1° gennaio 1984, secondo le progressioni e le procedure stabilite dall'allegata tabella n. 2.

     Nel suddetto periodo, ai fini del reclutamento, non si applica il disposto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 luglio 1973, n. 489.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 65 milioni per il 1984, in lire 80 milioni per il 1985 ed in lire 135 milioni per il 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Tabella N. 1

     (Omissis)

 

     Tabella n. 2 - Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

 

GRADO

Organici al 1° gennaio

 

1984

1985

1986

1987

Generali di divisione ....................

6

6

6

6

Generali di brigata ........................

14

14

15

15

Colonnelli .......................................

51

52

53

55

Tenenti colonnelli .........................

254

262

270

275

Maggiori ..........................................

154

160

165

170

Capitani ..........................................

646

664

682

700

Tenenti e sottotenenti ..................

435

445

455

460

 

     Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella si seguono le seguenti disposizioni:

     a) a generale di divisione una promozione per aumento di organico al 10 gennaio 1985 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

     b) a generale di brigata una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.