§ 46.3.101 - Legge 20 luglio 1981, n. 382.
Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:20/07/1981
Numero:382


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è aumentato per l'anno 1980 di cinquanta unità
Art. 2.      Le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado
Art. 3.      Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive [...]
Art. 4.      I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, devono aver compiuto almeno tre anni di [...]
Art. 5.      Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessive L. 126.269.430 per gli anni 1980 e 1981, si provvede con il normale stanziamento di cui al capitolo [...]


§ 46.3.101 - Legge 20 luglio 1981, n. 382. [1]

Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 23 luglio 1981, n. 201)

 

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è aumentato per l'anno 1980 di cinquanta unità.

     A tale scopo si procede alla determinazione di una aliquota suppletiva per l'anno 1980 che comprenda un corrispondente numero di capitani sulla base del ruolo esistente alla data del 31 ottobre 1980.

     I capitani collocati utilmente nella graduatoria di merito relativa a tale aliquota sono promossi, mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1980.

 

          Art. 2.

     Le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

     L'eventuale eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

     Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

 

          Art. 3.

     Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

     Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1981.

     Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai commi precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni e all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subìto uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìto detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

     Delle eccedenze che si formano nei gradi di maggiore e tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

     Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, ove già valutati almeno tre volte, sono collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione.

 

          Art. 4.

     I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

     Il suddetto comma non si applica ai tenenti inclusi nell'aliquota di avanzamento già formata per l'anno 1981.

 

          Art. 5.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessive L. 126.269.430 per gli anni 1980 e 1981, si provvede con il normale stanziamento di cui al capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.