§ 46.3.97 - Legge 24 dicembre 1979, n. 651.
Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:24/12/1979
Numero:651


Sommario
Art. 1.      E' data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306, non convertiti in [...]
Art. 2.      Per la realizzazione, anche tramite acquisto di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro [...]
Art. 3.      Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 5, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei [...]
Art. 4.      Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto [...]
Art. 5.      Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati [...]
Art. 6.      Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di [...]
Art. 7.      Alla copertura del complessivo onere di lire 225 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 85 miliardi, relativi all'anno [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.3.97 - Legge 24 dicembre 1979, n. 651.

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(G.U. 29 dicembre 1979, n. 352)

 

 

     Art. 1.

     E' data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306, non convertiti in legge, nonchè degli effetti derivanti dagli atti e dai provvedimenti stessi.

 

          Art. 2.

     Per la realizzazione, anche tramite acquisto di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 225 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 85 miliardi per l'anno finanziario 1979, già stanziati in applicazione dei decreti-legge di cui all'art. 1, e in lire 140 miliardi per l'anno finanziario 1980.

 

          Art. 3.

     Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 5, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

     Tali piani devono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra i corpi di polizia. Essi, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.

     La relativa spesa è posta dal Ministero dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui all'art. 2, dal quale, per l'eventuale acquisto di immobili, necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste dallo stesso articolo, possano essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui spetta l'acquisto stesso.

     Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

     Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisto di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

     Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo sia del 1980 che del 1981, sull'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.

 

          Art. 5.

     Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'art. 3, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

     La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da:

     a) il capo della polizia;

     b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     c) il comandante generale della guardia di finanza;

     d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena;

     e) un consigliere di Stato;

     f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

     g) il direttore del servizio equipaggiamento e casermaggio della Direzione generale della pubblica sicurezza;

     h) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

     i) un funzionario di pubblica sicurezza ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     l) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     m) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale della guardia di finanza;

     n) un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

     Nella designazione di cui alle lettere i), l), m) ed n) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per la guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

     La commissione può avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

     Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a), b), c) e d) è designato un supplente.

     Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'art. 2.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge, purchè i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

     L'agibilità delle opere di cui al comma precedente deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.

 

          Art. 7.

     Alla copertura del complessivo onere di lire 225 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 85 miliardi, relativi all'anno finanziario 1979, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 140 miliardi, relativi all'anno 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 6856 per lo stesso anno.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.