§ 46.3.85 - Legge 15 novembre 1975, n. 609.
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:15/11/1975
Numero:609


Sommario
Art. 1.      Coloro che provengono dai Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di [...]
Art. 2.      Coloro che provengono dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, conseguire i sottoelencati [...]


§ 46.3.85 - Legge 15 novembre 1975, n. 609.

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 11 dicembre 1975, n. 326)

 

     Art. 1.

     Coloro che provengono dai Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), purchè siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare [1]:

     1) Padrone marittimo di prima classe per il traffico o padrone marittimo di prima classe per la pesca, purchè:

     a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;

     b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;

     c) abbiano superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

     2) Padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, purchè:

     a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;

     b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse.

     3) Marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, purchè:

     a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o brigadiere in servizio permanente o volontario;

     b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando.

     4) Capo barca per il traffico nello Stato, purchè abbiano compiuto trenta mesi di navigazione in servizio di coperta.

     5) Meccanico navale di prima classe specializzato, purchè:

     a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;

     b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse.

     L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica.

     6) Meccanico navale di prima classe, purchè:

     a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;

     b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

     L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica.

     7) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purchè:

     a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o di brigadiere;

     b) abbiano compiuto tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

     8) Motorista abilitato, purchè abbiano compiuto almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unità dotate di propulsione endotermica.

 

          Art. 2.

     Coloro che provengono dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 259, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, purchè siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:

     1) Capo barca per il traffico nello Stato, purchè siano stati addetti per almeno trenta mesi al servizio di coperta su mezzi nautici.

     2) Meccanico navale di seconda classe per motonavi purchè:

     a) abbiano raggiunto la qualifica di capo squadra;

     b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni dei quali almeno uno su unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

     3) Motorista abitato, purchè siano stati addetti per almeno due anni al servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.