§ 46.3.7B - Legge 6 dicembre 1972, n. 786.
Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:06/12/1972
Numero:786


Sommario
Art. 1.      Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri sono fissate in 90.
Art. 2.      Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 il numero dei capitani dell'Arma dei carabinieri non ancora valutati ammessi a valutazione è fissato in 125 unità.
Art. 3.      Al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
Art. 4.      Al quadro I - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 1, sono soppresse le parole: "corso [...]
Art. 5.      Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, si provvederà con i normali stanziamenti di [...]


§ 46.3.7B - Legge 6 dicembre 1972, n. 786. [1]

Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 20 dicembre 1972, n. 328)

 

     Art. 1.

     Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri sono fissate in 90.

     Le promozioni che nel 1972 e 1973 risultano eccedenti all'organico sono effettuate, con decorrenza dal 1° gennaio di detti anni, formando le necessarie vacanze mediante promozione a tenente colonnello.

     La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

     Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato nell'anno 1972 un secondo quadro di avanzamento.

 

          Art. 2.

     Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 il numero dei capitani dell'Arma dei carabinieri non ancora valutati ammessi a valutazione è fissato in 125 unità.

 

          Art. 3.

     Al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, alla colonna 4, il n. 216 è modificato in 246;

     b) in corrispondenza del grado di maggiore, nella colonna 4, il n. 144 è modificato in 154;

     c) in corrispondenza del grado di capitano:

     alla colonna 3, sono soppresse le parole: "superare il corso superiore d'istituto";

     alla colonna 4, il n. 668 è modificato in 628;

     alla colonna 5, il n. 36 è modificato in 42;

     alla colonna 6, la frazione 1/21 è modificata in 1/20.

 

          Art. 4.

     Al quadro I - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 1, sono soppresse le parole: "corso superiore di istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 [2]".

 

          Art. 5.

     Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per l'Arma dei carabinieri.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.