§ 46.3.65 - Legge 14 maggio 1965, n. 497.
Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:14/05/1965
Numero:497


Sommario
Art. 1.      L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1° agosto 1964
Art. 2.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in lire 600.000.000, si provvederà mediante riduzione degli [...]


§ 46.3.65 - Legge 14 maggio 1965, n. 497. [1]

Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 31 maggio 1965, n. 134)

 

 

     Art. 1.

     L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1° agosto 1964.

     Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in lire 600.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.