§ 46.3.63 - Legge 29 settembre 1964, n. 860.
Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:29/09/1964
Numero:860


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio
Art. 2.      Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata


§ 46.3.63 - Legge 29 settembre 1964, n. 860. [1]

Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 10 ottobre 1964, n. 250)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

     a) se marescialli, senza limiti di età;

     b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età.

     L'autorizzazione a contrarre matrimonio:

     a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dalla ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei;

     b) sarà rilasciata, semprechè concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dallo stato della pratica.

 

          Art. 2.

     Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.