§ 46.3.57 - Legge 12 aprile 1962, n. 183.
Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:12/04/1962
Numero:183


Sommario
Art. 1.      Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle [...]
Art. 2.      La paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962
Art. 4.      All'onere di lire 2.388.622.500 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà per lire 2.333.000.000 mediante riduzione degli [...]


§ 46.3.57 - Legge 12 aprile 1962, n. 183. [1]

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco.

(G.U. 4 maggio 1962, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti, rispettivamente, dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     La paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco è stabilita nella misura netta di lire 180.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 2.388.622.500 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà per lire 2.333.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 111 (lire un miliardo), n. 113 (lire 715 milioni), n. 120 (lire 330 milioni), n. 159 (lire 248 milioni) e n. 237 (lire 40 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 19.250.000 con i normali stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; per lire 27.262.500 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 8.150.000) e n. 110-bis (lire 19.112.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; per lire 5.110.000 con i normali stanziamenti del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 4 milioni con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     All'onere di lire 4.777.245.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 1.111.245.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62; per lire 3.666.000.000, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 519 milioni), n. 142 (lire 1.695.000.000), n. 143 (lire un miliardo), n. 159 (lire 390 milioni) e n. 236 (lire 62 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62;

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella n. 1 - Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa dell'esercito e dell'aeronautica.

     (Tabella omessa)

 

     Tabella n. 2 - Paghe giornaliere ordinarie dei comuni e sottocapi della marina.

     (Tabella omessa)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.