§ 46.3.53 - Legge 2 febbraio 1959, n. 49.
Estensione della indennità di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:02/02/1959
Numero:49


Sommario
Art. 1.      L'indennità speciale di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, con le modalità e con la decorrenza indicate nell'art. 84 della stessa legge, anche [...]
Art. 2.      Alla copertura della maggiore spesa di lire 90 milioni, derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto a carico del [...]


§ 46.3.53 - Legge 2 febbraio 1959, n. 49. [1]

Estensione della indennità di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione degli organici o per soppressione del ruolo territoriale d'Arma.

(G.U. 25 febbraio 1959, n. 48)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità speciale di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, con le modalità e con la decorrenza indicate nell'art. 84 della stessa legge, anche ai sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio per riduzione degli organici, ai sensi del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, o per effetto della soppressione del ruolo territoriale dell'Arma, disposta con il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

 

          Art. 2.

     Alla copertura della maggiore spesa di lire 90 milioni, derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto a carico del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.