§ 46.3.49 - Legge 25 aprile 1957, n. 313.
Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:25/04/1957
Numero:313


Sommario
Art. 1.      E' riconosciuto utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 2.      Ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera a) dell'articolo precedente che, anche computando il servizio ai sensi dell'articolo stesso, non raggiungano il [...]
Art. 3.      Nei confronti del personale indicato negli articoli precedenti non si effettua il recupero dell'indennità per una volta tanto eventualmente percepita ai sensi della [...]
Art. 4.      Gli effetti economici derivanti dall'attuazione della presente legge decorrono dalla data del 1° gennaio 1957
Art. 5.      Alla maggiore spesa annua di lire 227 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte durante l'esercizio finanziario 1956-57 mediante [...]


§ 46.3.49 - Legge 25 aprile 1957, n. 313. [1]

Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti.

(G.U. 22 maggio 1957, n. 129)

 

 

     Art. 1.

     E' riconosciuto utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri:

     a) richiamati o trattenuti precedentemente alla data del 1° luglio 1940 che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovavano in tale posizione alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, e furono successivamente congedati, in applicazione dell'art. 5 della legge stessa, senza aver raggiunto diritto a pensione;

     b) richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45 o successivamente per esigenze di ordine pubblico, che dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1951, abbiano prestato almeno sette anni di servizio, anche in più periodi.

 

          Art. 2.

     Ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera a) dell'articolo precedente che, anche computando il servizio ai sensi dell'articolo stesso, non raggiungano il diritto a trattamento di quiescenza è concessa la pensione considerando come se avessero compiuti venti anni di servizio effettivo.

     Eguale trattamento è concesso ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera b) dell'articolo precedente che contino complessivamente dodici o più anni di servizio effettivo.

 

          Art. 3.

     Nei confronti del personale indicato negli articoli precedenti non si effettua il recupero dell'indennità per una volta tanto eventualmente percepita ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1113.

 

          Art. 4.

     Gli effetti economici derivanti dall'attuazione della presente legge decorrono dalla data del 1° gennaio 1957.

 

          Art. 5.

     Alla maggiore spesa annua di lire 227 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte durante l'esercizio finanziario 1956-57 mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 258 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.