§ 41.7.400 - D.Lgs. 3 ottobre 2022, n. 158.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:03/10/2022
Numero:158


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574


§ 41.7.400 - D.Lgs. 3 ottobre 2022, n. 158.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella circoscrizione di Bolzano.

(G.U. 27 ottobre 2022, n. 252)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»;

     Vista la legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» e, in particolare l'articolo 47;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 36-bis;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della giustizia, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574

     1. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, le parole: «dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina legislativa statale vigente»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della commissione esaminatrice, il componente docente può essere nominato, come membro titolare o supplente, anche tra i docenti di materie giuridiche italiane presso università austriache che abbiano concluso un accordo con un'università italiana ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, al quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98.».