§ 41.7.398 - D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:14/07/2022
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
Art. 2.  Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
Art. 3.  Sostituzione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
Art. 4.  Disposizione transitoria
Art. 5.  Assunzioni di personale togato e amministrativo destinato alle sedi della Corte dei conti di Trento e di Bolzano.


§ 41.7.398 - D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

(G.U. 4 agosto 2022, n. 181)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17;

     Visto il parere delle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Eman a

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305

     1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305

     1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La dotazione organica di ciascuna sezione di controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente decreto include due consiglieri nominati con le modalità e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di nomina governativa, sulla base di designazione, rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso. L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione.»;

     b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. I presidenti delle sezioni di controllo assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno tre magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel caso di cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni riunite regionali assicura che le deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis.».

 

     Art. 3. Sostituzione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305

     1. Le tabelle A, B, C, e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

 

     Art. 4. Disposizione transitoria

     1. Le disposizioni di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come modificato dal comma 1, lettera a) dell'articolo 2, sono applicabili ai consiglieri nominati e in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, nel testo vigente antecedentemente alla medesima data. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente della sezione di controllo interessata.

 

     Art. 5. Assunzioni di personale togato e amministrativo destinato alle sedi della Corte dei conti di Trento e di Bolzano.

     1. Al fine di attuare la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto», la Corte dei conti è autorizzata ad assumere un numero di consiglieri pari a 6 unità nel limite di una spesa di 676.243 euro per l'anno 2022, di 1.371.949 euro per l'anno 2023, di 1.397.838 euro per gli anni 2024 e 2025, di 1.573.660 euro per gli anni 2026 e 2027, di 1.602.358 euro per gli anni 2028 e 2029, di 1.631.056 euro per gli anni 2030 e 2031, di euro 1.659.754 a decorrere dall'anno 2032.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Corte dei conti è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale non dirigenziale pari a complessive 23 unità da inquadrare nell'Area terza del CCNL del Comparto funzioni centrali, nel limite di una spesa pari a 650.603 euro per l'anno 2022 e a 1.301.205 euro a decorrere dall'anno 2023.

     3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Corte dei conti disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato A [1]

     Sostituzione della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (articolo 3)

 

     «Tabella A

 

     UFFICI CON SEDE IN TRENTO

 

     Personale di magistratura

 

 

     Allegato B

     Sostituzione della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (articolo 3)

 

     «Tabella B

 

     UFFICI CON SEDE IN TRENTO

 

     Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa

 

 

     (*) Anche per analoghe esigenze della Procura regionale e della Sezione giurisdizionale

 

 

     Allegato C

     Sostituzione della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (articolo 3)

 

     «Tabella C

 

     UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

 

     Personale di magistratura

 

 

     Allegato D

     Sostituzione della Tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (articolo 3).

 

     «Tabella D

 

     UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

 

Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa

 

 

 

* 1 coordinatore, 1 traduttore, 2 funzionari, 2 collaboratori;

** 2 assistenti, 1 operatore, 1 addetto;

*** 1 ausiliario.

 

 


[1] Allegato così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 5 agosto 2022, n. 182.