§ 41.7.397 - D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 87.
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/06/2022
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 41.7.397 - D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 87.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. (22G00095)

(G.U. 7 luglio 2022, n. 157)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n, 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana» e, in particolare, l'articolo 14, lettera g), e 17, lettere h) e i);

     Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli» e, in particolare, l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

     Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 1;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare, l'articolo 9;

     Visto l'Accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica del 16 dicembre 2021 e, in particolare, il punto 8) del suddetto Accordo;

     Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione dell'11 febbraio 2022;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.