§ 5.1.35 - L.R. 31 marzo 2022, n. 5.
Adeguamento all'articolo 1, commi 5 e 444 - 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:31/03/2022
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Adeguamento alla normativa statale degli scaglioni di reddito dell'addizionale regionale all'IRPEF e determinazione delle relative aliquote. Modifiche all'art. 72 della l.r. 10/2003)
Art. 2.  (Contributo alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.35 - L.R. 31 marzo 2022, n. 5.

Adeguamento all'articolo 1, commi 5 e 444 - 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio triennale per il triennio 2022 - 2024).

(B.U. 31 marzo 2022, n. 13, suppl.)

 

Art. 1. (Adeguamento alla normativa statale degli scaglioni di reddito dell'addizionale regionale all'IRPEF e determinazione delle relative aliquote. Modifiche all'art. 72 della l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) a decorrere dall'anno d'imposta 2022, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 72, sono sostituiti dai seguenti:

 

 

Scaglioni di reddito

Aliquota

a)

fino a 15.000,00 euro

1,23 per cento

b)

oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro

1,58 per cento

c)

oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro

1,72 per cento

d)

oltre 50.000,00 euro

1,73 per cento

 

b) il comma 2 dell'articolo 72 è abrogato.

2. Alla minore entrata derivante dall'applicazione del comma 1 al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024, prevista in euro 1.715.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede con la corrispondente riduzione in spesa delle risorse di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.

 

     Art. 2. (Contributo alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia)

1. In sinergia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 444 a 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio triennale per il triennio 2022 - 2024), il contributo previsto all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) destinato alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia per la gestione del Gran premio d'Italia all'autodromo di Monza, previsto in euro 5.000.000,00 annui dal 2020 al 2024, è rideterminato in un contributo a sostegno degli investimenti per euro 8.000.000,00 annui dal 2022 al 2025 [1].

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce termini e modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 e individua i contenuti ai fini della stipula di apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia - ACI e con Società Incremento Automobilismo e Sport - SIAS S.p.A.

3. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1è autorizzata alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di euro 8.000.000,00 annui per gli anni dal 2022 al 2025 cui si provvede, tramite ricorso all'indebitamento, con il corrispondente aumento delle entrate di cui al Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 6.0300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2025.

4. Resta confermato, per il solo esercizio finanziario 2022 nella misura di euro 2.000.000,00, il contributo di parte corrente previsto all'articolo 1, comma 4, della l.r. 24/2018 destinato alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia. Per gli anni dal 2022 al 2024 la missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 'Spese correnti' è ridotta di euro 3.000.000,00 nel 2022 e di euro 5.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 con corrispondente incremento per gli stessi importi ed esercizi finanziari della spese di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

5. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivante dal ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, l'allegato n. 13, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 (Bilancio di previsione 2022-2024) è modificato; a tal fine è approvato l'allegato 1 'Prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011' di cui alla presente legge.

6. Il ricorso all'indebitamento di cui al comma 3è autorizzato nel rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Sono altresì rispettati condizioni, modalità e termini per il ricorso all'indebitamento di cui ai commi 7-10 dell'articolo 1 della l.r. 26/2021.

7. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 3 potrà decorrere dal 1 gennaio 2024; il relativo onere annuo è posto a carico, rispettivamente, del Titolo 1, programma 01, della missione 50 'Debito Pubblico', per quanto riguarda la quota interessi pari a euro 65.800,00, e del Titolo 4, programma 02, della missione 50 'Debito Pubblico', per quanto riguarda la quota capitale pari a euro 103.666,00, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2025. Per tali oneri la copertura finanziaria è assicurata per gli anni dal 2022 al 2024 a valere sulle risorse della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 e per il 2025 con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegato 1

(Omissis)


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 13 aprile 2022, n. 15 suppl.