Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
Data: | 22/02/2022 |
Numero: | 30033 |
§ 22.4.61 - Delibera 22 febbraio 2022, n. 30033.
Contributo oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022.
(G.U. 9 marzo 2022, n. 57)
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 22 febbraio 2022;
Vista la
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della
Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della
Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019, n. 28248 del 10 marzo 2020 e n. 28599 del 23 febbraio 2021, con le quali l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Visto l'art. 3 del
Considerato che, nonostante la norma consenta un incremento dell'aliquota di contribuzione, per il 2022 non si ritiene di farvi ricorso, in quanto le maggiori spese derivanti dall'incremento della pianta organica dell'Autorità, già considerate in sede di redazione del bilancio di previsione per il 2022, possono essere sostenute attraverso politiche di efficientamento e di contenimento dei costi;
Considerato, pertanto, che le esigenze di spesa per il funzionamento dell'Autorità consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2022, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della
Delibera:
1. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della
2. Che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.