§ 18.4.70 - D.L. 2 maggio 2022, n. 38.
Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:02/05/2022
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti
Art. 2.  Disposizioni finanziarie
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 18.4.70 - D.L. 2 maggio 2022, n. 38. [1]

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

(G.U. 2 maggio 2022, n. 101)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

     Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti

     1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

     a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

     1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

     2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

     3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

     4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

     b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

     2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

     3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

     4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

     5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonchè ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

     7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonchè prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonchè per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

     9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

     10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 2.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

     2. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera c), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

     3. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 2.331,470 milioni di euro per l'anno 2022, 267,63 milioni di euro per l'anno 2023, 142,25 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2336,47 milioni di euro per l'anno 2022, 273,63 milioni di euro per l'anno 2023, 147,25 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

     a) quanto a 197,85 milioni di euro per l'anno 2022 e 74,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2;

     b) quanto a 198,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 246,8 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2;

     c) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

     4. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

     5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1

 

     (articolo 2, comma 4)

     (importi in milioni di euro)

 


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 20 maggio 2022, n. 51. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.