§ 15.4.63 - D.M. 13 gennaio 2022, n. 19.
Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.4 fondi di investimento
Data:13/01/2022
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle definizioni
Art. 2.  Modifiche alla disciplina dei FIA italiani riservati
Art. 3.  Disposizioni finali


§ 15.4.63 - D.M. 13 gennaio 2022, n. 19.

Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani.

(G.U. 15 marzo 2022, n. 62)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (di seguito «T.U.F.»);

     Visto in particolare l'articolo 39 del T.U.F., sostituito dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (di seguito «OICR») italiani;

     Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili;

     Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che, in attuazione del previgente articolo 37 del T.U.F., determina i criteri generali a cui debbono uniformarsi i fondi comuni di investimento, e modificato con decreto interministeriale 22 maggio 2000, n. 180;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 33, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, recante: «Definizioni ed individuazioni dei clienti professionali pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del T.U.F.»;

     Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, attuativo del predetto articolo 39 del T.U.F., concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani;

     Ritenuto, in conformità con quanto previsto dal predetto articolo 39 del T.U.F., di dover modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 relativamente alla disciplina dei fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati, al fine di consentire l'accesso a queste forme di investimento alternativo ad una platea di clientela non professionale più ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni e disponibile a impiegare le proprie risorse nel medio/lungo periodo;

     Sentita la Banca d'Italia e la Consob;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 15 settembre 2021;

     Vista la nota del 18 novembre 2021, prot. n. 12190, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche alle definizioni

     1. All'articolo 1, comma 1, del D.M. 5 marzo 2015, n. 30 del Ministro dell'economia e delle finanze, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

     «aa) "portafoglio finanziario": il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori;

     bb) "prodotti di investimento assicurativi": i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF;

     cc) "strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;

     dd) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.».

 

     Art. 2. Modifiche alla disciplina dei FIA italiani riservati

     1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

     a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;

     b) investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;

     c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.»;

     b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Ferme restando le regole di condotta in materia di prestazione di servizi di investimento, il soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati assicura la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale. Quest'ultimo è tenuto a fornire al soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA di cui al comma 1.

     2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4.»;

     c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) le parole «i dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

     2) le parole «per un importo inferiore a quello indicato» sono sostituite dalle seguenti: «per importi inferiori a quelli indicati»;

     d) al comma 7, le parole «direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF,» sono soppresse.

 

     Art. 3. Disposizioni finali

     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 241