§ 15.3.231 - D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 191.
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:05/11/2021
Numero:191


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 2.  Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 3.  Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 4.  Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 5.  Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 [...]
Art. 6.  Disposizioni finali
Art. 7.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 15.3.231 - D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 191.

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

(G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 13;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

     Vista la direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;

     Visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e che modifica i regolamenti (UE) n. 354/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. La Consob è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attività di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a informare le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 346/2013.»;

     3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è l'autorità competente a ricevere da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attività di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013.»;

     b) all'articolo 4-quinquies.1, comma 4, lettera d), la parola «ESMA» è sostituita dalla seguente: «AESFEM»;

     c) all'articolo 4-quinquies.2, comma 4, lettera a), la parola «ESMA» è sostituita dalla seguente: «AESFEM»;

     d) dopo l'articolo 4-quinquies.2, è inserito il seguente:

     «Art. 4-quinquies.3 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.

     2. La Consob è l'autorità competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all'AESFEM le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1, dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.».

 

     Art. 2. Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 41, comma 2, alla lettera a), dopo la parola «OICVM» sono aggiunte le seguenti: «nonchè il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia»;

     b) alla rubrica del Capo II-ter, Titolo III, le parole «Commercializzazione di Oicr» sono sostituite dalle seguenti: «Pre-commercializzazione e commercializzazione di Oicr»;

     c) all'articolo 42:

     1) al comma 1, le parole «determina le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo.»;

     2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

     4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE.

     4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.»;

     d) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

     «Art. 42 bis. (Pre-commercializzazione di FIA riservati). - 1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1.

     2. Le Sgr non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori:

     a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA;

     b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva;

     c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.

     3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

     a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA;

     b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.

     4. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43.

     5. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene:

     a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l'Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;

     b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;

     c) una breve descrizione dell'attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate;

     d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.

     6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.

     7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è informata di tale circostanza dall'autorità competente sul GEFIA UE e può chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si è svolta sul territorio della Repubblica.

     8. La Consob disciplina con regolamento, sentita la Banca d'Italia:

     a) i termini e le modalità che la Sgr deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5;

     b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica l'articolo 43.

     9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.

     10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.»;

     e) all'articolo 43:

     1) al comma 3:

     1.1 alla lettera g), le parole «investitori professionali.» sono sostituite dalle seguenti: «investitori professionali;»;

     1.2 dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: «g-bis) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA UE non UE intende commercializzare il FIA; g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44.»;

     2) al comma 7, ultimo periodo, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni lavorativi»;

     3) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2.

     7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea.

     7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica.»;

     4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

     «8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati.

     8-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione:

     a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti;

     b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto;

     c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies;

     d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE.

     8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.»;

     f) all'articolo 44:

     1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

     a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1;

     b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare:

     1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;

     2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1);

     3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo.»;

     2) al comma 5 la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare:

     1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;

     2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite;

     3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;».

 

     Art. 3. Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 93-bis, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;»;

     b) all'articolo 95, comma 1, alla lettera c), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis»;

     c) all'articolo 98-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis»;

     d) all'articolo 101:

     1) al comma 1, dopo la parola «vigilati» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156»;

     2) al comma 3, dopo la parola «titoli» sono inserite le seguenti: «e dalle quote o azioni di OICR aperti»;

     3) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     3.1 alla lettera a), dopo la parola «attuative» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156»;

     3.2 alla lettera b), dopo la parola «attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156».

 

     Art. 4. Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte V, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 190:

     1) al comma 1, dopo le parole «42, commi 1, 3 e 4;» sono inserite le seguenti: «42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10,», dopo le parole «43, commi 2, 3, 4, 7,» sono inserite le seguenti: «7-bis, 7-ter,» e dopo le parole «44, commi 1, 2, 3» sono inserite le seguenti: «, 4, lettera b)»;

     2) al comma 2-bis:

     2.1 alla lettera a), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»;

     2.2 alla lettera b), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»;

     b) all'articolo 191, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Nei confronti degli enti e delle società richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresì i commi 2 e 3.»;

     c) all'articolo 191-ter, al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.».

 

     Art. 5. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

     1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, lettera v), le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

     b) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole «articolo 100», le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

     c) all'articolo 44, comma 8, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole «94-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «95, comma 1, lettera a)»;

     d) all'articolo 118, comma 1, le parole «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo» e le parole «100, comma 1, lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto».

 

     Art. 6. Disposizioni finali

     1. La Consob e la Banca d'Italia adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

     Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.