§ 12.6.179 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:08/11/2021
Numero:182


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 3.  Disposizioni transitorie concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Art. 4.  Disposizioni transitorie concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 6.  Disposizioni finali ed entrata in vigore


§ 12.6.179 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonchè per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonchè modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(G.U. 29 novembre 2021, n. 284)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 10;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

     Visto la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale;

     Visto il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi;

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF);

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: «e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;»;

     2) alle lettere g), g-bis), g-ter), h-ter), le parole «comunitario» e «della Comunità Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     3) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: «l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

     b) al comma 2:

     1) alle lettere b) e f) punto 15), le parole «comunitaria», «comunitario» e «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     2) alla lettera c), la parola «extracomunitaria» è sostituita dalla seguente: «di Stato terzo»;

     3) alle lettere h-bis.1), h-septies), e i) le parole «comunitari» e «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     2. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, dopo le parole «al fine di agevolare le rispettive funzioni.» sono inserite le seguenti: «Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni.»;

     b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonchè con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni.»

     c) al comma 7, la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     d) al comma 8 la parola «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola «extracomunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;

     3. All'articolo 14, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) alla lettera c) le parole «e allo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonchè alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione»;

     2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto»;

     b) al comma 4, le parole «extracomunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».

     4. All'articolo 19, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:

     a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

     b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;

     c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):

     1) del controllo;

     2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);

     d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.».

     b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;» sono sostituite dalle seguenti: «l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca;»;

     c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.» ;

     d) i commi 2, 3 e 8-bis sono abrogati;

     e) al comma 8, le parole «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

     5. All'articolo 20, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata.»;

     b) al comma 3, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2-bis»;

     c) al comma 4, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 2 e 2-bis».

     6. L'articolo 22, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

 

     «Articolo 22. Partecipazioni indirette

     1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:

     a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

     b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».

     7. Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

 

     «Articolo 22 bis. Persone che agiscono di concerto

     1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorchè invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole .

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonchè i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.».

     8. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «dall'articolo 20» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 4».

     9. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «all'articolo 19, comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettera a)».

     10. All'articolo 51, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.

     11. All'articolo 52, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti.»;

     c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La Banca d'Italia può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 5.»;

     d) al comma 4, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-ter».

     12. All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     13. All'articolo 53-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «dell'intero sistema bancario riguardanti anche:» sono inserite le seguenti: «l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;»;

     b) al comma 2, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.

     14. All'articolo 54, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;

     b) ai commi 2 e 3, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     15. All'articolo 55, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella rubrica e al comma 1, le parole «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     16. All'articolo 59, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente capo:

     a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;

     b) per «società finanziarie» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     b-bis) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intendono le società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

     b-ter) per «società di partecipazione finanziaria» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     c) per «società strumentali» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorità indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».

     17. L'articolo 60, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

 

     «Articolo 60. Composizione

     1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

     2. Capogruppo del gruppo bancario è:

     a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o

     b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o

     c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.».

     18. Dopo l'articolo 60, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

 

     «Articolo 60 bis. Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

     1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione è rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

     2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

     a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;

     b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;

     c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;

     d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;

     e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

     3. In deroga al comma 1, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

     a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;

     b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

     c) è designata una banca avente sede legale in Italia per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;

     d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;

     e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.

     4. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.

     5. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

     a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

     b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

     c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.

     6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

     7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

     8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

     9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.

     10. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.».

     19. All'articolo 61, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Ruolo della capogruppo);

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.»;

     c) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.

     4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.

     5. Alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonchè le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.».

     20. All'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis.»

     21. All'articolo 65, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata)»;

     b) al comma 1:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

     2) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

     «i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3;

     i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.»;

     c) al comma 2, dopo le parole «nell'ambito della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base».

     22. All'articolo 66, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «indicati nelle lettere da a) a c), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1»;

     b) al comma 3, le parole «indicati nelle lettere da a) a c), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1»;

     c) al comma 4, dopo le parole «l'esercizio della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base»;

     d) al comma 5, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea» e dopo le parole «della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base»;

     e) al comma 5-ter, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.

     23. All'articolo 67, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

     a) l'adeguatezza patrimoniale;

     b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

     c) le partecipazioni detenibili;

     d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonchè i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

     e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.»;

     b) al comma 2-bis, lettera b), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     c) al comma 3, le parole «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), i-bis) e i-ter)».

     24. All'articolo 67-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo)»;

     b) al comma 1 dopo la parola: «capogruppo» sono inserite le seguenti: «con sede legale in Italia»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.»;

     d) al comma 3 dopo le parole «finanziaria mista» sono inserite le seguenti: «con sede legale in Italia»;

     e) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia.

     3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la società ha la sede legale.

     3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.».

     25. All'articolo 67-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, alla lettera d), dopo le parole «riguardare anche:» sono inserite le seguenti «l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;», le parole «remunerazioni nella banca» sono sostituite dalle seguenti: «remunerazioni nella capogruppo» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;»;

     b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.

     1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.»;

     c) al comma 2, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.

     26. All'articolo 68, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;

     b) al comma 2, la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     c) al comma 3, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     d) al comma 3-bis, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole «ai sensi dell'articolo 61» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nell'articolo 60».

     27. L'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

 

     «Articolo 69. Collaborazione tra autorità e obblighi informativi

     1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.

     1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:

     a) sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

     b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati alla lettera a);

     c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

     1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità monetarie.

     1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti.

     1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.».

     28. Dopo l'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

 

     «Art. 69.1. Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo.

     1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;

     b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

     2. L'autorizzazione prevista al comma 1 è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

     3. Si applicano gli articoli 60-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.

 

     Art. 69.2. Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

     1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 60, comma 2, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

     3. Si applicano gli articoli 60-bis, 61, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

     4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.

 

     Sezione III

     Impresa madre intermedia

 

     Art. 69.3. Impresa madre UE intermedia

     1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo.

     2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se:

     a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un'altra banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un'impresa di investimento UE come definite all'articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e

     b) il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.

     3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

     4. L'obbligo previsto dal comma 2 è rispettato anche quando una banca italiana è essa stessa l'impresa madre UE intermedia.

     5. Nel caso in cui l'impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.

     6. La Banca d'Italia, quando è autorità di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorità competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), può consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

     a) vi sia incompatibilità con un requisito di separazione delle attività applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo;

     b) la risolvibilità sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

     7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia può essere una impresa di investimento di cui all'articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     8. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità per il calcolo del valore totale delle attività del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonchè alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l'istituzione di due imprese madri UE intermedie.».

     29. All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera f), punto 3), le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     b) alla lettera l), le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     30. All'articolo 69-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;

     b) alla lettera c), le parole «lettere c) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), h), i-bis) e i-ter)»;

     31. All'articolo 69-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     32. All'articolo 69-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, 5 e 6 le parole «comunitario» e «comunitari», ovunque ricorrano, sono sostituite da «dell'Unione europea»;

     b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.».

     33. All'articolo 69-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     34. All'articolo 69-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     35. All'articolo 69-novies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola «italiane» è soppressa;

     b) al comma 2, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     36. All'articolo 69-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo può essere concluso anche dalle società indicate all'articolo 69.2 con le società da essa controllate e le altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».

     37. All'articolo 69-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     38. All'articolo 69-quinquiesdecies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

     39. All'articolo 69-octiesdecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «banca o una società capogruppo di un gruppo bancario:» sono sostituite dalle seguenti: «banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate all'articolo 69.2:».

     40. All'articolo 69-noviesdecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «alla società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate all'articolo 69.2».

     41. All'articolo 69-viciessemel, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole «delle banche o società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società indicate all'articolo 69.2»;

     b) al comma 2, le parole «banca o della capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «società di cui al comma 1»;

     c) al comma 3, le parole «di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui al comma 1»;

     d) al comma 4, le parole «competente organo della banca o della società capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «competente organo della società»;

     e) al comma 5, le parole «capogruppo agli articoli 70 e 98» sono sostituite dalle seguenti: «capogruppo italiana o di una della società indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98».

     42. All'articolo 77, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica, la parola «extracomunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;

     b) al comma 1, la parola «extracomunitari» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;

     c) al comma 1-bis, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola «extracomunitaria» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;

     43. All'articolo 77-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     b) al comma 4, le parole «alle società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «alle capogruppo italiane».

     44. All'articolo 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la parola «capogruppo» è inserita la seguente: «italiana»;

     b) al comma 2:

     1) all'alinea, dopo le parole «della capogruppo» è inserita la seguente: «italiana»;

     2) alla lettera b), dopo le parole «analoga procedura prevista da leggi speciali» sono inserite le seguenti: «o da altro Stato dell'Unione europea»;

     c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».

     45. All'articolo 99, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 1 e 2, dopo la parola «capogruppo» è inserita la seguente: «italiana»;

     b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e, nel caso delle società indicate all'articolo 69.2, alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».

     46. Dopo l'articolo 99, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

 

     «Art. 99 bis. Liquidazione ordinaria

     1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

     2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

     3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

     4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.

     5. Alla procedura di liquidazione disciplinata dal presente articolo si applica l'articolo 97.

     6. Il presente articolo si applica anche alle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.».

     47. All'articolo 100, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.»

     48. All'articolo 101, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.».

     49. All'articolo 102, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato».

     50. Dopo l'articolo 102, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

 

     «Art. 102 bis. Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa

     1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.».

     51. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «Quando la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la capogruppo italiana».

     52. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «dall'articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3».

     53. All'articolo 105-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;

     2) alla lettera b) la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) di una delle società indicate all'articolo 69.2.»;

     b) al comma 2, le parole «di una banca comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di una banca dell'Unione europea»;

     c) al comma 3, le parole «in altri Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «in altri Stati dell'Unione europea»;

     d) al comma 4, le parole «in diversi Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «in diversi Stati dell'Unione europea».

     54. All'articolo 105-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «nei confronti della capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all'articolo 69.2».

     55. All'articolo 108, commi 3-bis, 4-ter e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.

     56. All'articolo 109, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «delle banche extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche di Stato terzo»;

     b) ai commi 3, lettera c) e 3-ter, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.

     57. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».

     58. All'articolo 114-quinquies.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».

     59. All'articolo 114-undecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».

     60. All'articolo 139, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari».

     b) ai commi 1, primo periodo, e 2, le parole «dall'articolo 20, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.».

     61. All'articolo 140, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari».

     62. All'articolo 144, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) all'alinea, dopo le parole «intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista» e le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;

     2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.».

     63. All'articolo 144-ter, comma 1, alinea, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis,».

     64. L'articolo 144-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.».

     65. Dopo l'articolo 144-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

 

     «Art. 144 octies. Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.

     1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 60-bis, comma 10, la Banca d'Italia chiede all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.

 

     Art. 144 novies. Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

     1. La Banca d'Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell'autorità dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145.

     2. La Banca d'Italia può chiedere all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.».

     66. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono abrogati.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole «delle Sicaf comunicano» sono sostituite dalle seguenti: «delle Sicaf o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano»;

     b) al comma 6, le parole «5 si applicano» sono sostituite dalle seguenti «5 e 6-bis si applicano»;

     c) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorità, possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.».

     2. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

 

     «Art. 11 bis. Impresa madre UE intermedia

     1. Ai fini del presente articolo:

     a) per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo;

     b) per «società di partecipazione finanziaria» si intende una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     c) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intende una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013.

     2. Una Sim che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere un'impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno una banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure un'altra Sim o un'impresa di investimento UE;

     b) il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.

     3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis del Testo Unico Bancario, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis del medesimo Testo Unico Bancario, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

     4. Qualora tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non vi siano banche, può essere impresa madre UE intermedia una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. In tal caso l'obbligo di cui al comma 2 è rispettato anche quando la Sim è una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, ed è essa stessa l'impresa madre UE intermedia.

     5. Nel caso di cui all'articolo 69.3, comma 6, lettera a), del Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE intermedia è una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo.

     6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia nei casi previsti dai commi 4 e 5.».

     3. All'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo,» sono sostituite dalle seguenti: «correttezza, con riguardo,».

     4. All'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:

     a) le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

     b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);

     c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.»;

     b) al comma 5, le parole «15, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «15, comma 1, lettera a).»;

     c) il comma 8 è sostituito dal seguente «8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.».

     5. All'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d'Italia:

     a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

     b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società;

     c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):

     1) del controllo;

     2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b);

     d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla società, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»;

     b) al comma 2, le parole «dell'articolo 14; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo;» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione;»;

     c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia è stata effettuata.»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche:

     a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;

     b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.»;

     e) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera a), le parole «di influenza notevole;» sono sostituite dalle seguenti: «di influenza notevole e di acquisizione involontaria;»;

     2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b);»;

     3) alla lettera c), le parole «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «i presupposti, le procedure».

     6. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

 

     «Art. 15 bis. Persone che agiscono di concerto

     1. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 15 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorchè invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 15 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

     7. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, le parole «voto, obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «voto e degli altri diritti, obbligo»;

     b) al comma 1, le parole «soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1» e le parole «previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 15, quando sia»;

     c) al comma 2, le parole «società, inerenti» sono sostituite dalle seguenti: «società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti» e le parole «quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.» sono sostituite dalle seguenti: «quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.»;

     d) al comma 3, le parole «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7»;

     e) al comma 4, le parole «eccedenti i limiti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società»;

     f) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto può intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.».

     8. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «9; 12;» sono sostituite dalle seguenti: «9; 11-bis; 12;».

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

     1. L'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica ai fatti e agli atti che si verificano successivamente alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     2. L'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, e i relativi obblighi di autorizzazione preventiva si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. L'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi:

     a) conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto;

     b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     4. Agli accordi conclusi antecedentemente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica l'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, è modificato come segue: «3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.»

     6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

     7. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 6 ogni riferimento agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, si intende effettuato all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

     8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 6, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, in quanto compatibili.

     9. Le banche italiane richiamate all'articolo 69.3, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, appartenenti a gruppi di Stato terzo che al 27 giugno 2019 avevano un valore totale degli attivi nell'Unione europea pari ad almeno 40 miliardi di euro, adempiono a quanto previsto dall'articolo 69.3, comma 2, e, ove applicabile, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, entro il 30 dicembre 2023.

     10. Le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6 del presente decreto, salvo che per le violazioni delle disposizioni richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 6, alle quali le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nei commi 1, 2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali date continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Le Sim italiane richiamate all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, appartenenti a gruppi di Stato terzo che al 27 giugno 2019 avevano un valore totale degli attivi nell'Unione europea pari ad almeno 40 miliardi di euro, adempiono a quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 2 e, ove applicabile, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, entro il 30 dicembre 2023.

     2. L'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, si applica ai fatti e agli atti che si verificano successivamente alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     3. L'articolo 15, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, e i relativi obblighi di comunicazione preventiva si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     4. L'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi:

     a) conclusi successivamente alla data della entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto;

     b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, all'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 1 si considerano anche: a) le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b); c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).»;

     c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.».

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Disposizioni finali ed entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le disposizioni di attuazione previste dal presente decreto sono adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.