§ 39.1.103 - D.L. 17 agosto 2021, n. 117.
Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:17/08/2021
Numero:117


Sommario
Art. 1.  Operazioni di votazione
Art. 2.  Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera
Art. 3.  Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19
Art. 4.  Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza
Art. 5.  Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 39.1.103 - D.L. 17 agosto 2021, n. 117. [1]

Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

(G.U. 23 agosto 2021, n. 201)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

     Visto l'articolo 48 della Costituzione;

     Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;

     Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

     Visto l'articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

     Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

     Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Operazioni di votazione

     1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonchè assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchè dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

 

     Art. 2. Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

     1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

     a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

     b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonchè dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

     c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonchè a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

     2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

     3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

     4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

     5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

     6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

     7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.

     8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

 

     Art. 3. Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19

     1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

     2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

     a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

     b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

     3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonchè assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

     a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

     b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

     4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

     a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

     b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

     5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

     6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

 

     Art. 4. Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza

     1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

     2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

     3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

 

     Art. 5. Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021

     1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

     a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

     b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 14 ottobre 2021, n. 144.