§ 3.10.79 - L.R. 25 maggio 2021, n. 15.
Disposizioni in materia di durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali. Modifiche degli articoli 32, 49 e 50 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:25/05/2021
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.10.79 - L.R. 25 maggio 2021, n. 15.

Disposizioni in materia di durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali. Modifiche degli articoli 32, 49 e 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

(B.U. 25 maggio 2021, n. 70)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. All’articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “su modello regionale” sono inserite le seguenti: “o tramite procedura informatica prevista dalla Giunta regionale”;

b) al comma 1 lettera c) le parole: “almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine della data di scadenza della classificazione, decorso il quale si applica l’articolo 49, comma 5 bis”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La durata di validità della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali è di sette anni decorrenti:

a) dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;

b) dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;

c) dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della precedente classificazione, nel caso di rinnovo di classificazione;

d) nel caso della classificazione provvisoria prevista dall’articolo 50 comma 6 ter, dalla data della classificazione provvisoria stessa.”;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale segnala al Comune territorialmente competente, per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 49, le strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di rinnovo di classificazione.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. All’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, è soggetto:

a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;

b) alla sospensione dell’attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell’avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell’attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.”;

b) al comma 10 dopo le parole: “comma 5 lettera c)” sono inserite le seguenti: “ed al comma 5 bis, lettera a)”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 6 ter le parole: “Città metropolitana di Venezia o della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza di validità della classificazione provvisoria”.

2. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. La durata di validità delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali aventi scadenza nel corso degli anni 2020 e 2021, nonché delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali rilasciate, modificate o rinnovate nel corso degli anni 2020 e 2021 è aumentata di anni due.”.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.