Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 energia |
Data: | 07/07/2021 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni alla L.R. 25/2008. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 25/2008. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 25/2008. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della L.R. 25/2008. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 13 della L.R. 25/2008. |
§ IV.8.16 - L.R. 7 luglio 2021, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt).
(B.U. 8 luglio 2021, n. 88 supplemento)
Art. 1. Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1 bis. (Definizioni)"
1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:
a) Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza classe);
b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe);
c) Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);
d) Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita ai sensi della
e) distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica dal concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione;
f) elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi;
g) opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);
h) esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;
i) limite di esposizione: valore de campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
j) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Detto valore è definito dall'articolo 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione realizzazione di piani di risanamento;
k) obiettivi di qualità: limite definito dall'articolo 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti;
l) impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
m) produttore: soggetto richiedente "la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi";
n) proponente o richiedente: soggetto legittimato, in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e opere accessorie;
o) autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata, per assentire le linee, opere e impianti come descritti all'articolo 4, comma 2, della L.R. 25/2008.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
2) Al comma 3 dell'articolo 4 della
a) dopo le parole: "impianti elettrici" sono aggiunte le seguenti: "e relative opere accessorie";
b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "ovvero che sia direttamente connesso a un impianto in media tensione, autorizzato ai sensi delle presenti norme. L'esercente è tenuto a comunicare all'amministrazione competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 6 dell'articolo 5 della
a) dopo le parole: "il parere" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso quello urbanistico, ";
b) dopo le parole: "procedimenti riguardanti" sono inserite le seguenti: "le varianti ai piani urbanistici, per i quali vale quanto disposto al comma 3 dell'articolo 12,";
c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di questo comma non si applicano inoltre agli atti e procedimenti riguardanti le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 3 dell'articolo 12.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
a) dopo la parola: "L'autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e l'autorizzazione semplificata";
b) le parole: "può essere revocata" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere revocate".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della
a) dopo la parola: "L'autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e l'autorizzazione semplificata";
b) le parole "può essere sospesa" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere sospese".