§ 86.11.465 - L. 30 dicembre 2020, n. 181.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:30/12/2020
Numero:181


Sommario
Art. 1. 


§ 86.11.465 - L. 30 dicembre 2020, n. 181.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

(G.U. 31 dicembre 2020, n. 323)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2020, N. 150

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «nominato dal Governo» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

     al comma 3, le parole: «è affiancato da uno o più sub commissari» sono sostituite dalle seguenti: «è coadiuvato da uno o più sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre,»;

     al comma 4:

     al secondo periodo, la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e la parola: «individuati» è sostituita dalle seguenti: «stipulati con soggetti individuati»;

     al terzo periodo, le parole: «di AGENAS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AGENAS»;

     al quinto periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario ad acta, autorizza il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter.

     4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria».

     All'articolo 2:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Commissario ad acta» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «della Regione» sono sostituite dalla seguente: «regionale» e le parole: «anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1» sono soppresse;

     dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 6»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «bilanci aziendali» sono aggiunte le seguenti: «relativi agli esercizi già conclusi»;

     al comma 5, primo e secondo periodo, dopo le parole: «degli atti aziendali» sono inserite le seguenti: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi»;

     al comma 6, al terzo periodo, dopo le parole: «atti aziendali di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di revoca o di decadenza di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3»;

     al comma 8, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «che può» sono sostituite dalle seguenti: «e le organizzazioni sindacali, che possono»;

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19».

     All'articolo 3:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «da CONSIP S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società CONSIP S.p.A.» e la parola: «superiori» è sostituita dalle seguenti: «di importo pari o superiore»;

     al comma 2, le parole: «il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,», le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine massimo di sessanta giorni» e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 3,» è inserita la seguente: «del»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «di INVITALIA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società INVITALIA S.p.A.»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria».

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, entro il termine di 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi entro il termine di novanta giorni»;

     al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 1»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi provvede il Commissario ad acta, sentito il Ministero dell'interno».

     All'articolo 5:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «programma operativo Covid» sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia»;

     al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «e dell'Agenzia delle entrate sono prestati» e le parole: «nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

     All'articolo 6:

     al comma 2, dopo le parole: «alla sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     al comma 4, le parole: «a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «per un periodo di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi»;

     al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonchè al Presidente della regione»;

     al comma 3, le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della regione».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «e al carattere» sono sostituite dalle seguenti: «e del carattere» e le parole: «hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».