§ 86.5.407 - D.L. 12 febbraio 2021, n. 12.
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:12/02/2021
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19
Art. 2.  Sanzioni
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 86.5.407 - D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. [1]

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(G.U. 12 febbraio 2021, n. 36)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

     Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

     Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

     Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

     Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

     1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

     Art. 2. Sanzioni

     1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 12 marzo 2021, n. 29. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.