§ 39.1.95 - D.L. 7 novembre 2020, n. 148.
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:07/11/2020
Numero:148


Sommario
Art. 1.  Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare
Art. 2.  Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 39.1.95 - D.L. 7 novembre 2020, n. 148. [1]

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

(G.U. 7 novembre 2020, n. 278)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

     Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

     Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

     Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

     Considerata pertanto la necessità di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

     Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare

     1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

     2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 2. Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali

     1. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

     2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021.

     3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 27 novembre 2020, n. 159. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.