§ 45.1.957 - Del.CIPE 28 luglio 2020, n. 36.
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione Programma operativo nazionale (PON) «Città metropolitane» 2014-2020 e PON «Governance e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/07/2020
Numero:36

§ 45.1.957 - Del.CIPE 28 luglio 2020, n. 36.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione Programma operativo nazionale (PON) «Città metropolitane» 2014-2020 e PON «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 per emergenza COVID. Assegnazione risorse FSC 2014-2020.

(G.U. 2 settembre 2020, n. 218)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

     Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in particolare l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato decreto-legge n. 101 del 2013, art. 10, il Dipartimento per le politiche di coesione;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art. 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

     Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di euro, risulta determinata come segue:

     un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 6;

     un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

     un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

     un importo di 4.000,00 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

     un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

     Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 10, da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n 160, art. 1, comma 309, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», in cui è previsto, tra l'altro, che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonchè di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere su FSC, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale proceda, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale un unico Piano operativo per ogni amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»;

     Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2019, in particolare l'art. 44, comma 7, in base al quale, in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione può contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, sia gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;

     Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020, in particolare l'art. 242, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che:

     a) le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

     b) nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione europea, tali amministrazioni possono assicurare gli impegni già assunti in relazione ad interventi poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui al citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 44, comma 7, previa apposita decisione della Cabina di regia di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, lettera c), e successiva informativa al CIPE;

     c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, è possibile procedere attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle disponibilità attuali, fermo restando che tali risorse rientrano nella disponibilità del Fondo nel momento in cui siano rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea;

     d) per le predette finalità, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le singole amministrazioni titolari dei Programmi operativi dei Fondi SIE;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

     Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale prot. n. 1121 del 14 luglio 2020 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per complessivi 728,40 milioni di euro all'Agenzia per la coesione territoriale di cui 283,40 milioni di euro per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Città Metropolitane» 2014-2020 e 445,00 milioni di euro per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020;

     Visto il protocollo d'intesa interministeriale sottoscritto in data 10 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e i Ministri titolari di Programmi operativi nazionali con il quale è stato sancito, tra l'altro, l'impegno dell'Agenzia per la coesione territoriale, nella qualità di Autorità di gestione del Programma operativo nazionale (PON) «Città Metropolitane» 2014-2020 e del Programma operativo nazionale (PON) «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 alla riprogrammazione di tali programmi, rispettivamente sino all'importo di 653,49 milioni di euro e sino all'importo di 593,09 milioni di euro, al fine di attivare risorse disponibili per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19;

     Considerato che la proposta di nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 è funzionale a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi originariamente previsti nei programmi operativi e sostituiti dagli interventi a carattere emergenziale e che l'Agenzia per la coesione territoriale non è titolare di risorse FSC riprogrammabili ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44;

     Considerato che il FSC 2014-2020 presenta la necessaria capienza, sia in relazione alle risorse non ancora programmate, sia in relazione alle disponibilità FSC rivenienti dalla riduzione delle assegnazioni del Fondo al Piano operativo «Infrastrutture» e al Piano operativo «Ambiente», di cui si è preso atto con precedenti delibere nella seduta odierna;

     Tenuto conto che in data 22 luglio 2020 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera c), si è espressa favorevolmente;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato, art. 3;

     Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

     Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

 

     Delibera:

 

     1. Approvazione di un'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 all'Agenzia per la coesione territoriale

     1.1 Per le finalità indicate in premessa, è approvata un'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per complessivi 728,40 milioni di euro all'Agenzia per la coesione territoriale di cui 283,40 milioni di euro per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Città Metropolitane» 2014-2020 e 445,00 milioni di euro per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020.

     1.2 In applicazione del citato decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242, commi 2 e 5, le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 1.1 tornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese anticipate a carico dello Stato.

     1.3 Secondo quanto previsto dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera l), l'assegnazione in termini di competenza è a valere sulle attuali disponibilità del FSC 2014-2020 secondo il seguente profilo finanziario annuale:

     Programma complementare al Programma operativo nazionale (PON) «Città Metropolitane» 2014-2020:

     28,40 mln nel 2020;

     73,00 mln nel 2021;

     70,00 mln nel 2022;

     52,00 mln nel 2023;

     30,00 mln nel 2024;

     30,00 mln nel 2025;

     Programma complementare al Programma operativo nazionale (PON) «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020:

     100,00 mln nel 2020;

     120,00 mln nel 2021;

     120,00 mln nel 2022;

     65,00 mln nel 2023;

     20,00 mln nel 2024;

     20,00 mln nel 2025.

     Tale profilo finanziario costituisce limite annuale, compatibilmente con le disponibilità di cassa del bilancio dello Stato, per i trasferimenti dal FSC all'Amministrazione competente.

     1.4 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

     2. Attuazione e monitoraggio degli interventi

     2.1 Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di governance e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020.

     2.2 L'Agenzia per la coesione territoriale riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta a questo Comitato, sullo stato di attuazione delle risorse assegnate e sull'ammontare delle risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese anticipate a carico dello Stato.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2020  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 985