§ 4.9.61 - L.R. 6 febbraio 2020, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (procedure per l’approvazione regionale dei piani regolatori portuali e dei progetti di interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:06/02/2020
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifica della rubrica del Titolo I della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti [...]
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 9/2003)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 9/2003)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2003)
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 3 bis della l.r. 9/2003)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/2003)
Art. 7.  (Sostituzione della rubrica del Titolo II della l.r. 9/2003)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 9/2003)
Art. 9.  (Norma transitoria)
Art. 10.  (Norma di invarianza finanziaria)
Art. 11.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.9.61 - L.R. 6 febbraio 2020, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (procedure per l’approvazione regionale dei piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale)

(B.U. 12 febbraio 2020, n. 1)

 

Art. 1. (Modifica della rubrica del Titolo I della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali))

1. La rubrica del Titolo I della l.r. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“(Procedura regionale di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei Piani regolatori portuali (PRP))”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 9/2003)

1. L’articolo 1 della l.r. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

(Procedura di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema)

1. Il Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), redatto e adottato dall’Autorità di sistema portuale a norma dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni, viene trasmesso alla Regione per l’approvazione corredato dai pareri espressi da ciascun Comune territorialmente interessato.

2. La Regione verifica la coerenza del DPSS con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il DPSS con propria deliberazione, da assumere entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di formalizzazione dell’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), ai sensi dell’articolo 5, comma 1 quinquies, della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni per il DPSS dell’Autorità del Mare Ligure orientale.

4. La deliberazione di approvazione del DPSS, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

5. Il DPSS entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della Regione.”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 9/2003)

1. L’articolo 2 della l.r. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale)

1. In sede di avvio del processo di elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di cui all’articolo 5, comma 1 sexies, della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni sulla base del DPSS approvato ai sensi dell’articolo 1, l’Autorità di sistema portuale predispone il relativo rapporto preliminare di cui all’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, propedeutico alla stesura del rapporto ambientale. Il rapporto preliminare, approvato con deliberazione del competente organo dell’Autorità di sistema portuale, è trasmesso alla Regione per lo svolgimento della procedura di VAS a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Conclusa la fase di cui al comma 1, l’Autorità di sistema portuale redige e adotta il PRP, comprensivo del rapporto ambientale, previa intesa con i comuni territorialmente interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 quater, lettera a), della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Il PRP è trasmesso alla Regione per la conclusione della procedura di VAS, corredato della preventiva intesa con i comuni territorialmente interessati. Il termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di VAS previsto dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, decorre dalla data di ricevimento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’articolo 5, comma 2 quater, lettera b), della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il PRP con propria deliberazione, da assumere entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS, a norma dell’articolo 5, comma 2 quater, lettera c), della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Regione in sede di approvazione del PRP può subordinarne l’efficacia all’osservanza di prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità delle relative previsioni con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale, vigenti o adottati, il rispetto della disciplina di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità e al bilancio ambientale delle scelte del PRP e all’attuazione degli obiettivi di sviluppo della competitività portuale.

5. La deliberazione di approvazione del PRP è pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il PRP approvato, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito dell’Autorità di sistema portuale competente.

6. Il PRP entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della Regione.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell’articolo 5, comma 3, della l. 84/1994” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 5, comma 2 quater, della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni”e le parole: “dall’articolo unico, comma 1, della legge 3 novembre 1952, n. 1902 (Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione di Piani regolatori) e successive modificazioni”sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 3 bis della l.r. 9/2003)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 9/2003 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Procedura di adozione e approvazione del Piano regolatore portuale del porto di Imperia)

1. Nel porto di Imperia di rilevanza economica regionale e interregionale in cui non è istituita l’Autorità di sistema portuale il PRP, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 bis, della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è redatto secondo le modalità di cui al comma 2 ed è adottato e approvato dalla Giunta regionale con le procedure previste dall’articolo 2.

2. Per la redazione del progetto di piano la Regione stipula preventivo Accordo con il Comune di Imperia ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/2003)

1. L’articolo 4 della l.r. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

(Modifiche al Documento di pianificazione strategica di sistema, varianti ai Piani regolatori portuali e adeguamenti tecnico-funzionali)

1. Le modifiche al DPSS e le varianti ai PRP sono approvate con la procedura prevista rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3 bis, fatto salvo quanto previsto per le varianti-stralcio dall’articolo 5, commi 4, 4 bis e 4 ter, della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Costituiscono, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni, adeguamenti tecnico-funzionali dei PRP le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo.

3. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento dei relativi atti adottati dall’Autorità di sistema portuale, comprensivi della dichiarazione dei comuni interessati di non contrasto con i relativi strumenti urbanistici comunali vigenti nonché del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da rendersi entro quarantacinque giorni a norma del citato articolo 5, comma 5, della suddetta legge.”.

 

     Art. 7. (Sostituzione della rubrica del Titolo II della l.r. 9/2003)

1. La rubrica del Titolo II della l.r. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Procedure di approvazione degli interventi nei porti)”.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 9/2003)

1. L’articolo 5 della l.r. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Procedure di approvazione degli interventi nei porti)

1. Gli interventi edilizi nei porti da realizzarsi da parte dell’Autorità di sistema portuale o di amministrazioni pubbliche sono approvati secondo le procedure di cui all’articolo 7 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni o le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure edilizie semplificate previste dalla vigente normativa statale e regionale, l’esecuzione degli interventi nei porti da parte di soggetti privati è assentita in esito ad apposita conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dall’Autorità di sistema portuale e, nel caso del porto di Imperia, dall’Autorità marittima, a norma dell’articolo 5, comma 5 bis, della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora l’intervento da eseguire sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio di tale intervento, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi simultanea convocata dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono assoggettati al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, che tengano conto dell'attuale e specifico stato dell'urbanizzazione esistente.”.

 

     Art. 9. (Norma transitoria)

1. Ai procedimenti di approvazione del DPSS, delle varianti ai vigenti PRP, degli adeguamenti tecnico-funzionali, nonché degli interventi nei porti avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell’articolo 5 della l. 84/1994, nonché le disposizioni della l.r. 9/2003, in allora vigenti, in quanto compatibili.

 

     Art. 10. (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.