§ 86.5.285 - L. 5 marzo 2020, n. 13.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:05/03/2020
Numero:13


Sommario
Art. 1. 


§ 86.5.285 - L. 5 marzo 2020, n. 13.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(G.U. 9 marzo 2020, n. 61)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

     al comma 2:

     alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;

     alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

     alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

     al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;

     al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

     al comma 6:

     al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

     al comma 2:

     al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

     al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».