| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Puglia | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.8 polizia urbana e rurale | 
| Data: | 27/02/2020 | 
| Numero: | 5 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 | 
| Art. 2. Modifica dell’articolo 8 della l r. 37/2011 | 
§ III.8.5 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 5.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”.
(B.U. 28 febbraio 2020, n. 26 suppl.)
				Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 6 della 
Art. 2. Modifica dell’articolo 8 della l r. 37/2011
1. L’articolo 8 della l r. 37/2011 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia locale)
1. Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo.
2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.