§ 57.1.159 - D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:07/08/2019
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 2.  Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 3.  Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 4.  Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 5.  Modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 6.  Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 7.  Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 8.  Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 9.  Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 10.  Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 11.  Modificazioni all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 12.  Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 13.  Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 14.  Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 15.  Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Art. 16.  Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66


§ 57.1.159 - D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

(G.U. 28 agosto 2019, n. 201)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 giugno 2019;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, alla lettera c), la parola «è» è sostituita dalla seguente: «costituisce».

 

     Art. 2. Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «con disabilità certificata», sono sostituite dalla seguente: «certificati,»;

     b) il comma 2 è soppresso.

 

     Art. 3. Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «comma 1», sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.»;

     b) al comma 2:

     1) alla lettera b), le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»;

     2) alla lettera d), la parola «disabilità» è sostituita dalle seguenti parole: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»;

     c) al comma 4:

     1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3», sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»;

     2) le parole «in coerenza con le mansioni» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»;

     3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

     4) le parole «fermi restando gli» sono sostitute dalle seguenti: «nel rispetto comunque degli»;

     d) al comma 5:

     1) la parola «locali» è sostituita dalla seguente: «territoriali»;

     2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente»;

     3) alla lettera c), le parole «degli spazi fisici» sono sostituite dalle seguenti: «fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti»;

     e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonchè gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.

 

     Art. 4. Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.»;

     b) al comma 2:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."»;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

     a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

     b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;

     d) al comma 4:

     1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;»;

     2) alla lettera b), la parola «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili»;

     3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonchè, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;»;

     e) al comma 5:

     1) dopo la parola «responsabilità» è inserita la seguente: «genitoriale» e le parole «la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»;

     2) le parole «all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»;

     f) al comma 6:

     1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8» con le seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»;

     2) alla lettera a), le parole «secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS»;

     3) alla lettera b), le parole «secondo la» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto della»;

     g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

     «6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

     6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

 

     Art. 5. Modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «Ente locale» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;

     b) al comma 2, le parole «in collaborazione con le istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».

     c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

 

     Art. 6. Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) alla lettera a), le parole «dai docenti» sino a: «valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;»;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»;

     3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la parola «autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;»;

     4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonchè gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;»;

     5) alla lettera e), le parole «dell'alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;

     6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;»;

     b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

     «2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

     2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.».

 

     Art. 7. Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la parola «compresi» è sostituita dalle seguenti parole: «compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per».

 

     Art. 8. Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti: «4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

     5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

     6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonchè per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

     a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;

     b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

     7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonchè l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

     8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonchè da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonchè i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

     9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

     10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonchè con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

     11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»;

     b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

     2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

     Art. 9. Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonchè della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

     2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

     3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.».

 

     Art. 10. Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;

     b) al comma 5:

     1) le parole «dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

     2) dopo le parole «del corso di» sono inserite le seguenti: «laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di».

 

     Art. 11. Modificazioni all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica».

 

     Art. 12. Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»;

     b) al comma 3:

     1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti: «per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»;

     2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12».

 

     Art. 13. Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;.

 

     Art. 14. Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

     «Art. 15 bis. (Misure di accompagnamento). - 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

     a) iniziative formative per il personale scolastico;

     b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche.

     2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è definita la composizione di un comitato istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».

 

     Art. 15. Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 16, dopo il comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.»

     2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

     Art. 16. Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

     1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019»;

     b) il comma 6 è abrogato;

     c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.

     7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».