§ 51.4.173 - D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:07/03/2019
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Art. 2.  Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Art. 3.  Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ 51.4.173 - D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(G.U. 26 marzo 2019, n. 72)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e visti, in particolare, l'articolo 1 di detta legge e l'allegato A, punto 20), alla stessa, riguardanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e visti in particolare gli articoli 31 e 32 di detta legge;

     Vista la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

     Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

     1. All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonchè nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinchè assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.».

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

     1. All'articolo 91, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «l'indagato, l'imputato o» sono soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le seguenti: «con sentenza definitiva».

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

     1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-bis dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come richiamato dall'articolo 1, comma 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

     2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.