§ 46.9.209 - D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.
Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:21/06/2019
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al capo I del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della [...]
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 3.  Norme finali e transitorie


§ 46.9.209 - D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

(G.U. 12 agosto 2019, n. 188)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Viste in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), p), q) e r), del citato decreto legislativo n. 126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che aggiornano la disciplina dei presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata anche la disciplina delle altre ricompense premiali, attraverso l'aggiornamento delle previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985;

     Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere la possibilità di conferire le predette, restanti ricompense premiali anche in relazione a comportamenti serbati in attività attinenti ai compiti istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi;

     Considerato che, in considerazione dell'ampliamento del novero delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione per merito straordinario e alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre meccanismi procedimentali in grado di assicurare un equilibrato apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e della professionalità espressi dal personale della Polizia di Stato;

     Considerato che a questo fine, appare opportuno prevedere che la valutazione discrezionale dell'amministrazione si avvalga anche degli apporti di appositi organi collegiali, in coerenza con quanto previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nonchè, per il conferimento delle promozioni per merito straordinario, dagli articoli 75, quarto comma, e 75-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;

     Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modificazioni al capo I del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato.

     1. Al regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica del capo I del titolo IX è sostituita dalla seguente: «Tipologie di ricompense, requisiti e procedure per il conferimento»;

     b) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

     «Art. 66 (Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di specialità e annotazioni matricolari). - 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:

     a) onorificenze;

     b) ricompense:

     1) al valor militare;

     2) al valor civile;

     3) al merito civile;

     c) ricompense:

     1) per meriti straordinari e speciali;

     2) per lodevole comportamento;

     d) riconoscimenti:

     1) per anzianità di servizio;

     2) al merito di servizio.

     2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, individuati con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.

     3. Il conferimento, mediante apposito attestato, delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al comma 1, nonchè dei distintivi d'onore e di specialità di cui al comma 2, è annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.

     4. La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.»;

     c) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

     «Art. 67 (Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti). - 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

     2. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite secondo la normativa vigente in materia.

     3. I riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi segni distintivi e individua altresì i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.»;

     d) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

     «Art. 68 (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:

     a) promozione per merito straordinario;

     b) encomio solenne.

     2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:

     a) encomio;

     b) lode;

     c) premio in denaro;

     d) compiacimento.

     3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonchè delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.

     4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.»;

     e) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

     «Art. 69 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, l'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

     3. L'encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

     4. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.

     5. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.

     6. Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell'espletamento del servizio.»;

     f) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

     «Art. 70 (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è formulata ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni.

     2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è formulata dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

     3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

     4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato. Se le proposte di cui al primo periodo riguardano personale in servizio presso province diverse, esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.

     5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

     6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero sono formulate dal Questore della Provincia di Roma, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio.

     7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     8. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.

     9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralità di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.

     10. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.»;

     g) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

     «Art. 71 (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.

     2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.

     3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento.

     4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.»;

     h) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

     «Art. 72 (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode). - 1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, di cui all'articolo 75.

     2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro.

     3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa ritenuta opportuna.

     4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.»;

     i) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

     «Art. 73 (Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74, in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè tutti i soggetti non appartenenti alle medesime che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.

     2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.

     3. Il decreto di cui al comma 2 determina l'entità minima e massima del premio in denaro.

     4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.

     5. Il premio in denaro e il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.»;

     l) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

     «Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.

     2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato dal vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.

     3. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.

     4. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

     5. Il consiglio è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.»;

     m) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

     «Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.

     2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti dell'amministrazione della pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato nonchè da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.

     3. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 4.».

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 3. Norme finali e transitorie

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al capo II, titolo IX del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1628