§ 13.3.235 - Regolamento 2 ottobre 2018, n. 1475.
Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:02/10/2018
Numero:1475


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obiettivo generale
Art. 4.  Obiettivi specifici
Art. 5.  Coerenza e complementarità dell'azione dell'Unione
Art. 6.  Azioni del Corpo europeo di solidarietà
Art. 7.  Attività di solidarietà
Art. 8.  Misure di qualità e di sostegno
Art. 9.  Bilancio
Art. 10.  Forme di finanziamento dell'Unione
Art. 11.  Paesi partecipanti
Art. 12.  Partecipazione delle persone fisiche
Art. 13.  Organizzazioni partecipanti
Art. 14.  Accesso al finanziamento del Corpo europeo di solidarietà
Art. 15.  Monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei risultati
Art. 16.  Comunicazione e divulgazione
Art. 17.  Organismi di attuazione
Art. 18.  Autorità nazionale
Art. 19.  Organismo indipendente di revisione contabile
Art. 20.  Agenzia nazionale
Art. 21.  Commissione europea
Art. 22.  Principi del sistema di controllo
Art. 23.  Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Art. 24.  Attuazione del Corpo europeo di solidarietà
Art. 25.  Procedura di comitato
Art. 26.  Modifiche del regolamento (UE) n. 1288/2013
Art. 27.  Modifica del regolamento (UE) n. 1293/2013
Art. 28.  Modifiche della decisione n. 1313/2013/UE
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 13.3.235 - Regolamento 2 ottobre 2018, n. 1475.

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

(G.U.U.E. 4 ottobre 2018, n. L 250)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La solidarietà tra i cittadini dell'Unione e tra gli Stati membri rappresenta uno dei valori universali sui quali l'Unione si fonda. Questo valore comune guida le azioni dell'Unione e le conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo nella pratica la propria solidarietà. La solidarietà stimola altresì l'interesse dei giovani per il progetto comune europeo. Il principio della solidarietà è sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(2) Nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 è stata messa in evidenza la necessità di investire nei giovani ed è stata annunciata l'istituzione di un Corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare per i giovani dell'Unione occasioni di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, abilità e conoscenze, acquisendo così un'esperienza umana inestimabile, fondamentale anche per lo sviluppo di una cittadinanza dell'Unione attiva e impegnata.

(3) Nella comunicazione del 7 dicembre 2016 dal titolo «Un Corpo europeo di solidarietà», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà di elevata qualità in una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, regionali e locali negli sforzi per far fronte alle diverse sfide e crisi. Tale comunicazione ha varato la prima fase del Corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro in tutta l'Unione. Queste attività, a prescindere dal fatto che siano attuate prima o dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicare le regole e le condizioni previste dai programmi dell'Unione che le hanno finanziate nell'ambito della prima fase del Corpo europeo di solidarietà.

(4) Nel contesto del presente regolamento, per solidarietà si intende un senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che è espresso attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio.

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà di elevata qualità con una forte dimensione europea come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, l'inclusione sociale e la democrazia nei paesi partecipanti, a vantaggio delle comunità locali, e migliorare al contempo le loro competenze utili per lo sviluppo personale, favorendo così la loro autostima, autonomia e motivazione all'apprendimento, nonché stimolando il loro sviluppo formativo, sociale, artistico, linguistico, culturale, civico e professionale, facilitandone la cittadinanza attiva, l'occupabilità e la transizione verso il mercato del lavoro. Tali attività di solidarietà sosterrebbero inoltre la mobilità dei partecipanti.

(6) Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione chiamato «Corpo europeo di solidarietà» quale punto di partenza da cui avviare un cambiamento sociale positivo, fornendo sostegno alle comunità di persone fisiche e ai soggetti giuridici impegnati ad accrescere la solidarietà in tutta l'Europa. Il presente regolamento stabilisce pertanto la creazione di uno strumento di spesa di azione dell'Unione, che dovrebbe applicarsi dalla sua data di entrata in vigore su base continuativa, e getta le basi per il Corpo europeo di solidarietà in quanto comunità e fonte di ispirazione per un maggiore spirito di solidarietà in Europa attraverso il più ampio impatto delle attività svolte nel quadro del Corpo europeo di solidarietà.

(7) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, nel senso che dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e aiutare a superare le sfide sociali, rispondendo nel contempo alle esigenze delle comunità locali. Le attività di solidarietà dovrebbero offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze per lo sviluppo personale, sociale, civico e professionale, includere una solida dimensione di apprendimento e formazione, essere accessibili a tutti i giovani, essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene ed essere adeguatamente convalidate. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli.

(8) Qualsiasi soggetto giuridico che intenda partecipare al Corpo europeo di solidarietà, indipendentemente dal fatto che sia finanziato dal bilancio del Corpo europeo di solidarietà, da un altro programma dell'Unione o da un'altra fonte di finanziamento, dovrebbe ricevere un marchio di qualità, purché siano soddisfatti i requisiti specifici. Il requisito dell'ottenimento del marchio di qualità non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che richiedano un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti per i loro progetti di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito alle organizzazioni partecipanti dovrebbe attestare la capacità di tali organizzazioni di garantire la qualità delle attività di solidarietà offerte. Il processo di attribuzione del marchio di qualità dovrebbe essere effettuato dagli organismi di attuazione del Corpo europeo di solidarietà in modo accessibile e trasparente. Il marchio di qualità attribuito dovrebbe essere rivalutato periodicamente e dovrebbe essere possibile revocare tale marchio nel caso in cui si accerti, nel contesto delle rivalutazioni, che non sono più soddisfatte le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione.

(9) Il Corpo europeo di solidarietà costituirebbe un punto di accesso unico per le attività di solidarietà in tutta l'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità del Corpo europeo di solidarietà con altri strumenti, politiche, programmi pertinenti dell'Unione. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe basarsi sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi esistenti e precedenti, in particolare i programmi Erasmus+ e Gioventù in azione. Esso dovrebbe inoltre integrare gli sforzi compiuti dagli Stati membri a sostegno dei giovani e agevolare il passaggio di questi ultimi dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro di programmi quali la garanzia per i giovani istituita in linea con la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (3), offrendo loro ulteriori occasioni per prendere parte ad attività di solidarietà mediante tirocini o lavori nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. Dovrebbe essere garantita la complementarità anche con le esistenti reti a livello dell'Unione che hanno attinenza con le attività del Corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbero essere inoltre incoraggiate la complementarità e la cooperazione leale tra gli attuali regimi pertinenti e il Corpo europeo di solidarietà, in particolare con sistemi di solidarietà, volontariato, servizio civile e mobilità per i giovani a livello nazionale, regionale o locale, come pure con le priorità connesse alla solidarietà e alla gioventù nei paesi partecipanti, ove opportuno, per il reciproco arricchimento e incremento dell'impatto e della qualità di tali regimi e lo sviluppo di buone pratiche. Il Corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire simili sistemi nazionali di solidarietà, volontariato, servizio civile e mobilità per i giovani. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. È opportuno incoraggiare partenariati con le reti europee specializzate in determinati problemi sociali urgenti.

(10) Al fine di massimizzare l'incidenza del Corpo europeo di solidarietà, altri programmi dell'Unione dovrebbero poter contribuire agli obiettivi dell'iniziativa sostenendo attività che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tale contributo dovrebbe essere finanziato conformemente ai rispettivi atti giuridici dei programmi interessati nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei giovani, della società civile e delle esperienze di volontariato già esistenti negli Stati membri. Una volta ottenuto un marchio di qualità valido, le organizzazioni partecipanti dovrebbero avere accesso al portale dell'iniziativa e beneficiare delle misure di qualità e di sostegno previste per il tipo di attività di solidarietà offerta.

(11) Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere volontariato, tirocini o lavori e per elaborare e sviluppare, di propria iniziativa, progetti di solidarietà che presentino un chiaro valore europeo. Tali opportunità dovrebbero contribuire a dare risposta a esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità e dovrebbero contribuire a migliorare lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe inoltre sostenere attività di rete per i partecipanti e le organizzazioni che vi partecipano, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Esso dovrebbe inoltre contribuire a sostenere e rafforzare le organizzazioni esistenti che realizzano iniziative di solidarietà.

(12) Il volontariato costituisce una ricca esperienza in un contesto di apprendimento formale e non formale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, nonché l'occupabilità e la cittadinanza attiva dei giovani. Il volontariato non dovrebbe sostituire i tirocini o i lavori e dovrebbe essere basato su un contratto scritto di volontariato. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno in merito alle politiche di volontariato nel settore dei giovani mediante il metodo aperto di coordinamento.

(13) I tirocini e i lavori dovrebbero essere nettamente distinti dal volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo. I tirocini non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i lavori possono costituire un incentivo per incoraggiare i giovani svantaggiati e quelli con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà a cui non potrebbero accedere in altro modo. I tirocini possono facilitare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro e possono contribuire a promuovere l'occupabilità dei giovani, fattore fondamentale ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. I tirocini e i lavori offerti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà dovrebbero sempre essere remunerati dall'organizzazione partecipante che ospita o assume il soggetto partecipante. I tirocini dovrebbero essere basati su un contratto scritto di tirocinio in conformità del quadro normativo applicabile nel paese in cui ha luogo il tirocinio, a seconda dei casi, e dovrebbero seguire i principi indicati nella raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini (4).

I lavori dovrebbero essere basati su un contratto di lavoro conforme al quadro normativo nazionale o ai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui il lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non dovrebbe avere una durata superiore a dodici mesi. I tirocini e i lavori dovrebbero essere accompagnati da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati al coinvolgimento del partecipante. I tirocini e i lavori potrebbero essere facilitati da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio, come anche dalle organizzazioni membri di EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in caso di attività transfrontaliere.

(14) Lo spirito d'iniziativa dei giovani e la loro cittadinanza attiva sono risorse importanti per la società. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe contribuire a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri che presentino un chiaro valore aggiunto volti ad affrontare sfide chiave a beneficio delle comunità locali, in particolare delle comunità situate in zone rurali, isolate o emarginate. Tali progetti dovrebbero costituire un'occasione per i giovani di sviluppare soluzioni innovative e sperimentare idee in modo sostenibile, nonché di vivere l'esperienza di essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi potrebbero anche servire da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e potrebbero costituire un primo passo per incoraggiare i partecipanti a impegnarsi nell'imprenditoria sociale o nel volontariato in associazioni, associazioni non governative (ONG), organizzazioni giovanili o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani, come pure per dedicarsi alla fondazione di associazioni. Il sostegno post-collocamento mirerà a sostenere i giovani a rimanere impegnati e attivi nel settore della solidarietà, anche con il coinvolgimento in associazioni, cooperative, imprese sociali, organizzazioni giovanili e centri comunitari.

(15) Il volontariato e i progetti di solidarietà dovrebbero coprire le spese dei partecipanti derivanti dalla partecipazione a tali attività di solidarietà, ma non dovrebbero fornire retribuzioni o prestazioni economiche.

(16) I partecipanti e le organizzazioni partecipanti dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti giuridici impegnati a promuovere la solidarietà in Europa e oltre. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di solidarietà di alta qualità a un numero crescente di partecipanti e di attirare nuovi partecipanti. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe sostenere le attività di rete mirate a rafforzare la capacità dei giovani e delle organizzazioni partecipanti di impegnarsi in questa comunità, a promuovere uno spirito di corpo specifico di tale iniziativa e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze di solidarietà utili, basandosi anche sull'esperienza con la protezione civile, se del caso. Le attività di rete dovrebbero anche contribuire a informare i soggetti giuridici pubblici e privati in merito al Corpo europeo di solidarietà e a raccogliere riscontri di partecipanti e organizzazioni partecipanti sull'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.

(17) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività di solidarietà e delle altre opportunità offerte nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione online e offline, sostegno linguistico (nel rispetto del principio del multilinguismo), un'assicurazione, sostegno amministrativo e supporto prima dell'attività di solidarietà, dopo tale attività, o in entrambi i casi, così come la convalida delle competenze acquisite durante la loro esperienza nel Corpo europeo di solidarietà. Tali misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore. Tali misure di sostegno dovrebbero tenere conto dell'ambiente e della natura delle attività svolte dai partecipanti, con particolare attenzione a potenziali rischi.

(18) Per garantire l'incidenza delle attività del Corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, artistico, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività di solidarietà dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, secondo le circostanze e le specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (6). A tal fine, ove opportuno dovrebbe essere incoraggiato l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali lo Youthpass ed Europass.

(19) Tutti i soggetti giuridici pubblici o privati, comprese le organizzazioni internazionali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e le imprese sociali, dovrebbero poter presentare domanda per un marchio di qualità. Dovrebbero essere istituiti marchi di qualità distinti per il volontariato, i tirocini e i lavori, per garantire la conformità effettiva e sistematica delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del Corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri nelle varie fasi dell'esperienza di solidarietà. Ottenere un marchio di qualità dovrebbe essere una condizione preliminare per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà.

(20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. In qualità di organizzazioni ospitanti svolgeranno attività relative all'accoglienza dei partecipanti, tra cui l'organizzazione di attività e l'offerta di orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In qualità di organizzazioni di sostegno svolgeranno attività in relazione all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, e durante e dopo le attività di solidarietà, comprese la formazione dei partecipanti e il loro orientamento verso le organizzazioni locali dopo l'attività di solidarietà.

(21) Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i partecipanti dovrebbero essere assistiti dai centri risorse del Corpo europeo di solidarietà al fine di incrementare la qualità delle attività di solidarietà e della loro attuazione nonché di migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche mediante il rilascio di Youthpass.

(22) Dovrebbe essere sviluppato e costantemente aggiornato un portale del Corpo europeo di solidarietà al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico, così come tutte le altre funzioni di sostegno prima dell'attività di solidarietà, dopo l'attività di solidarietà, o in entrambi i casi, e altre funzioni utili che possano emergere in futuro.

(23) Le strutture di attuazione adotteranno le misure necessarie al fine di garantire che ai candidati registrati siano offerte opportunità di volontariato, tirocinio e lavoro entro un termine ragionevole e relativamente prevedibile. Saranno inoltre previste informazioni periodiche e attività di comunicazione e di rete per stimolare la partecipazione dei candidati registrati.

(24) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2018-2020 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il bilancio complessivo nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7).

(25) Al fine di garantire la continuità delle attività finanziate dai programmi che contribuiscono al Corpo europeo di solidarietà, il sostegno finanziario alle attività di solidarietà dovrebbe essere indicativamente pari al 90 % per progetti di volontariato e di solidarietà, da un lato, e al 10 % per tirocini o lavori, o entrambi, dall'altro, con un massimo del 20 % per le attività nazionali.

(26) Per massimizzare l'incidenza del Corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti di rendere disponibili finanziamenti nazionali, regionali o locali integrativi conformemente alle norme del Corpo europeo di solidarietà.

(27) Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzati nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.

(28) Gli Stati membri dovrebbero poter partecipare ad attività di volontariato, tirocinio, lavoro, progetti di solidarietà e attività di rete. Inoltre, come nel caso del servizio volontario europeo, il volontariato, i progetti di solidarietà e le attività di rete dovrebbero essere aperti alla partecipazione anche di altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell'Unione. Tale partecipazione dovrebbe avvenire, se del caso, mediante stanziamenti supplementari resi disponibili in conformità di procedure da convenire con i paesi interessati.

(29) La partecipazione al Corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere aperta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La partecipazione alle attività di solidarietà dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del Corpo europeo di solidarietà, che è disponibile per le persone di età compresa tra i 17 e i 30 anni.

(30) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal Corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, soprattutto quelli con minori opportunità, come ulteriormente specificato nella strategia per l'inclusione e la diversità messa a punto e applicata nel quadro del programma Erasmus+ nel settore della gioventù. È pertanto opportuno introdurre misure speciali, come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato, per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare a norma della decisione 2013/755/EU del Consiglio (8). Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del Corpo europeo di solidarietà. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e il diritto dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà nell'ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

(31) Un soggetto giuridico che intenda chiedere un finanziamento per offrire attività di solidarietà nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere prima ricevuto, in modo accessibile e trasparente, un marchio di qualità come condizione preliminare. Tale obbligo non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti per i loro progetti di solidarietà. Gli organismi di esecuzione competenti dovrebbero svolgere controlli di qualità per accertare la conformità, da parte di tali persone fisiche, ai requisiti del Corpo europeo di solidarietà.

(32) Le esigenze e le aspettative delle comunità locali dovrebbero costituire un criterio importante per la valutazione della qualità dei progetti; di conseguenza, dovrebbero essere posti in essere indicatori adeguati.

(33) Un'efficace gestione dei risultati del programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di una serie di indicatori qualitativi e quantitativi specifici, misurabili e realistici che possano essere quantificati nel tempo e riflettano la logica dell'intervento.

(34) A livello europeo, nazionale, regionale e locale dovrebbero essere garantite una sensibilizzazione, una pubblicità e una divulgazione appropriate delle opportunità e dei risultati delle attività sostenute dal Corpo europeo di solidarietà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese sociali, incoraggiandole a sostenere le attività del Corpo europeo di solidarietà. Le attività di sensibilizzazione, pubblicità e divulgazione dovrebbero fare affidamento, senza aumentare l'onere amministrativo, su tutti gli organismi di attuazione del Corpo europeo di solidarietà, anche, se del caso, con il sostegno di altri importanti soggetti interessati.

(35) Allo scopo di agevolare il conseguimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le ONG, le organizzazioni giovanili e i soggetti interessati locali con competenza in iniziative di solidarietà.

(36) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in funzione nell'ambito del programma Erasmus +. L'attuazione del Corpo europeo di solidarietà dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, come la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Saranno stabilite procedure chiare e dettagliate per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti in tutte le fasi delle attività di solidarietà nei pertinenti documenti di programma, quali il programma di lavoro annuale e la guida del programma. La Commissione dovrebbe consultare periodicamente i principali soggetti interessati, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.

(37) Al fine di garantire una corretta attuazione e un attento monitoraggio finanziari del Corpo europeo di solidarietà a livello nazionale, è importante utilizzare le esistenti autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013.

(38) Le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero agire anche in qualità di autorità nazionali ai fini del presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire la designazione di più autorità nazionali conformemente al diritto e alla prassi nazionali, come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento. Qualora un paese partecipante intenda sostituire la propria autorità nazionale nel corso del programma del Corpo europeo di solidarietà, dovrebbe applicarsi la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale regolamento.

(39) Al fine di garantire una corretta gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo indipendente di revisione contabile. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo indipendente di revisione contabile potrebbe essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013.

(40) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(41) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(42) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie alla loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del Corpo europeo di solidarietà, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame.

(43) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un Corpo europeo di solidarietà, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) Per motivi di efficienza ed efficacia, il comitato istituito a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe assistere la Commissione anche nell'attuazione del presente regolamento. Per quanto riguarda il Corpo europeo di solidarietà, il comitato dovrebbe riunirsi in una formazione specifica e il suo mandato dovrebbe essere adattato al fine di svolgere questo nuovo ruolo. I paesi partecipanti dovrebbero designare i rappresentanti competenti per tali incontri, tenendo conto dell'oggetto, della finalità, degli obiettivi e delle azioni del Corpo europeo di solidarietà.

(45) Il regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe essere modificato per tenere conto dei cambiamenti che il volontariato ai sensi del presente regolamento comporta per il servizio volontario europeo.

(46) La dotazione finanziaria del Corpo europeo di solidarietà nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale si basa anche su fondi riassegnati provenienti dal programma Erasmus+. Tali fondi dovrebbero provenire esclusivamente da stanziamenti destinati al finanziamento di attività del servizio volontario europeo che rientrerebbero nell'ambito del volontariato ai sensi del presente regolamento.

(47) La dotazione finanziaria del Corpo europeo di solidarietà nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale dovrebbe inoltre essere integrata da contributi finanziari provenienti da altri programmi e rubriche, il che richiede la modifica del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(48) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce il quadro giuridico per il Corpo europeo di solidarietà, che rafforza la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità al fine di contribuire ad accrescere la coesione, la solidarietà e la democrazia in Europa, con un particolare impegno a favore della promozione dell'inclusione sociale.

2. Il Corpo europeo di solidarietà persegue i propri obiettivi mediante attività di solidarietà nonché misure di qualità e di sostegno. Le attività di solidarietà sono realizzate conformemente a specifici requisiti definiti per ciascun tipo di attività di solidarietà svolta nel quadro del Corpo europeo di solidarietà, oltre che ai quadri normativi vigenti nei paesi partecipanti.

3. Il Corpo europeo di solidarietà sostiene attività di solidarietà che presentino un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie alle seguenti caratteristiche:

a) il carattere transnazionale, in particolare per quanto concerne la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione;

b) la capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale;

c) la dimensione europea per quanto riguarda i temi, gli obiettivi, gli approcci, i risultati attesi e altri aspetti delle attività di solidarietà;

d) l'approccio volto a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;

e) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «attività di solidarietà»: un'attività temporanea di elevata qualità che non interferisce con il funzionamento del mercato del lavoro, risponde a importanti sfide sociali a beneficio di una comunità o dell'intera società, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà, assume la forma di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, garantisce un valore aggiunto europeo e il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, comprende una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo l'attività, riguarda una vasta gamma di settori, quali la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il rafforzamento dell'inclusione sociale, ma non include attività che fanno parte di un curriculum di istruzione formale, formazione professionale e sistemi di formazione né attività in situazioni di emergenza;

2) «candidato registrato»: una persona di età compresa tra 17 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante e si è registrata nel portale del Corpo europeo di solidarietà al fine di esprimere il proprio interesse a partecipare a un'attività di solidarietà, a cui però non partecipa ancora;

3) «partecipante»: una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante, si è registrata nel portale del Corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà;

4) «giovani con minori opportunità»: persone di età compresa fra i 18 e i 30 anni che hanno bisogno di un sostegno supplementare a causa della propria condizione svantaggiata rispetto ai loro pari dovuta a vari ostacoli, come ad esempio disabilità, problemi di salute, difficoltà scolastiche, differenze culturali o ostacoli economici, sociali e geografici, inclusi i giovani appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

5) «organizzazione partecipante»: qualsiasi soggetto giuridico pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, che ha ricevuto il marchio di qualità – nelle sue funzioni di organizzazione di accoglienza o di sostegno, compresa la funzione di invio, oppure di entrambe – a garanzia del fatto che è in grado di attuare attività di solidarietà in linea con gli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e che offre a un partecipante un'opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro o attua e sostiene altre attività nel quadro del Corpo europeo di solidarietà;

6) «volontariato»: un'attività di solidarietà consistente in un'attività di volontariato non retribuita per un periodo massimo di dodici mesi, offre ai giovani la possibilità di contribuire al lavoro quotidiano di organizzazioni in attività di solidarietà, a vantaggio, in ultima istanza, delle comunità al cui interno hanno luogo le attività, si svolge in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale), non sostituisce i tirocini o i lavori e, di conseguenza, non è in nessun caso assimilabile a un'occupazione ed è basata su un contratto scritto di volontariato;

7) «attività di gruppi di volontariato»: volontariato che permette a gruppi di partecipanti provenienti da diversi paesi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra due settimane e due mesi e contribuisce in modo particolare all'inclusione dei giovani con minori opportunità nel Corpo europeo di solidarietà o è giustificata dai suoi obiettivi specifici, o entrambi;

8) «tirocinio»: un'attività di solidarietà sotto forma di pratica lavorativa per un periodo compreso tra due e sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di dodici mesi all'interno della stessa organizzazione partecipante, offerta e pagata dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante, in un paese diverso da quello di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale), include una componente di apprendimento e formazione per aiutare il partecipante ad acquisire esperienza rilevante al fine di sviluppare competenze utili per il suo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, è basata su un contratto scritto di tirocinio concluso all'inizio del tirocinio, conformemente al quadro normativo vigente nel paese in cui si svolge il tirocinio, a seconda dei casi, che indichi gli obiettivi formativi, le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante nonché i diritti e gli obblighi delle parti, tenendo conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini, e non sostituisce i lavori;

9) «lavoro»: un'attività di solidarietà intrapresa per un periodo da tre a dodici mesi, pagata dall'organizzazione partecipante che assume il partecipante, in un paese diverso da quello di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale). Qualora la durata del contratto di lavori superi i dodici mesi, il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavoro è erogato per un periodo massimo di dodici mesi. Tali lavori includono una componente di apprendimento e formazione e sono basate su un contratto di lavoro scritto conforme a tutte le condizioni di lavoro definite nel diritto nazionale, nei contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese in cui è svolto il lavoro;

10) «progetto di solidarietà»: un'attività di solidarietà nazionale non retribuita, intrapresa per un periodo da due a dodici mesi, che è istituita e svolta da un gruppo di almeno cinque partecipanti, al fine di affrontare le principali sfide delle loro comunità, presentando al tempo stesso un chiaro valore aggiunto europeo, e non sostituisce i tirocini o i lavori;

11) «attività di rete»: un'attività nazionale o transfrontaliera volta a rafforzare la capacità di un'organizzazione partecipante di offrire progetti di qualità a un crescente numero di partecipanti, di attirare nuove adesioni, sia di giovani sia di organizzazioni, e di fornire l'opportunità di dare un riscontro sulle attività di solidarietà, che può altresì contribuire allo scambio di esperienze e a rafforzare il senso di appartenenza tra partecipanti e organizzazioni partecipanti e sostiene così il più ampio impatto positivo del Corpo europeo di solidarietà;

12) «marchio di qualità»: la certificazione attribuita a un'organizzazione che intende offrire attività di solidarietà, nelle sue funzioni di organizzazione di accoglienza o di sostegno, compresa la funzione di invio, oppure di entrambe, che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà in conformità dei principi e degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà ed è attribuita in base a vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione dell' organizzazione;

13) «centri risorse del Corpo europeo di solidarietà»: le ulteriori funzioni svolte da agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle azioni condotte nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti durante le attività di solidarietà, incluse le relative attività di formazione;

14) «portale del Corpo europeo di solidarietà»: uno strumento interattivo basato su internet, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e gestito sotto la responsabilità della Commissione, che fornisce servizi online volti a contribuire all'attuazione di qualità del Corpo europeo di solidarietà, integrando le attività delle organizzazioni partecipanti, tra cui informazioni sul Corpo europeo di solidarietà, registrazione dei partecipanti, ricerca di partecipanti, pubblicità e ricerca di attività di solidarietà, ricerca di potenziali partner per i progetti, sostegno alla creazione di contatti e alle offerte di attività di solidarietà, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informazione e notifica circa le opportunità, messa a punto di un meccanismo di riscontro sulla qualità delle attività di solidarietà e altre novità pertinenti relative al Corpo europeo di solidarietà;

15) «strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento»: strumenti che consentono ai soggetti interessati di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione.

 

     Art. 3. Obiettivo generale

L'obiettivo generale del Corpo europeo di solidarietà è promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e incrementare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la cittadinanza in Europa, rispondendo nel contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperandosi in particolare per promuovere l'inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea riguardante i giovani.

 

     Art. 4. Obiettivi specifici

Il Corpo europeo di solidarietà persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) offrire ai giovani, con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà che contribuiscano a un cambiamento positivo nella società, migliorando nel contempo le loro abilità e competenze per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale nonché la loro cittadinanza attiva, la loro occupabilità e la transizione verso il mercato del lavoro, anche mediante il sostegno alla mobilità di giovani volontari, tirocinanti e lavoratori;

b) garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti siano di elevata qualità, debitamente convalidate e rispettino i principi del Corpo europeo di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

c) garantire che ci si adoperi in particolare per promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità, attraverso una serie di misure speciali come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato;

d) contribuire alla cooperazione europea riguardante i giovani e sensibilizzare in merito al suo impatto positivo.

 

     Art. 5. Coerenza e complementarità dell'azione dell'Unione

1. Le azioni del Corpo europeo di solidarietà sono conformi e complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello dell'Unione, così come alle esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del Corpo europeo di solidarietà.

2. Le azioni del Corpo europeo di solidarietà sono altresì conformi e complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale nei paesi partecipanti. A tal fine, la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e le priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone prassi e realizzare un'azione efficiente ed efficace.

3. Anche altri programmi dell'Unione possono contribuire agli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà sostenendo attività che rientrano nel suo ambito. Tale contributo è finanziato conformemente ai rispettivi atti di base.

 

CAPO II

AZIONI DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

 

     Art. 6. Azioni del Corpo europeo di solidarietà

Il Corpo europeo di solidarietà persegue i propri obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:

a) volontariato;

b) tirocini, lavori;

c) progetti di solidarietà e attività di rete; e

d) misure di qualità e di sostegno.

 

     Art. 7. Attività di solidarietà

1. Le azioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 sostengono le attività di solidarietà che si concretizzano in:

a) volontariato, tirocini e lavori, incluse le attività individuali sia transfrontaliere che nazionali. Nel caso del volontariato sono sostenute anche le attività in cui sono coinvolti gruppi di partecipanti provenienti da diversi paesi partecipanti;

b) progetti di solidarietà su iniziativa dei partecipanti;

c) attività di rete per partecipanti e organizzazioni partecipanti.

2. Il volontariato nel quadro del servizio volontario europeo continua a essere effettuato, a seconda dei casi, ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013 o del presente regolamento. I riferimenti al servizio volontario europeo negli atti giuridici dell'Unione, in particolare nella direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), si intendono come comprendenti il volontariato di cui sia al regolamento (UE) n. 1288/2013 sia al presente regolamento.

 

     Art. 8. Misure di qualità e di sostegno

L'azione di cui alla lettera d) dell'articolo 6 sostiene:

a) misure volte a garantire la qualità e l'accessibilità del volontariato, dei tirocini, dei lavori o dei progetti di solidarietà e pari opportunità per tutti i giovani dei diversi paesi partecipanti, tra cui la formazione offline e online, il sostegno linguistico, il sostegno amministrativo per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, l'assicurazione complementare e il sostegno prima e, ove necessario, dopo l'attività di solidarietà, così come l'ulteriore utilizzo dello Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà;

b) lo sviluppo e la gestione di marchi di qualità distinti per i soggetti giuridici che intendono offrire, rispettivamente, volontariato o tirocini e lavori per il Corpo europeo di solidarietà al fine di garantire la conformità con i principi e gli obblighi del Corpo europeo di solidarietà;

c) le attività dei centri risorse del Corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del Corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;

d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del Corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati su internet, tenendo conto della necessità di colmare il divario digitale.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 9. Bilancio

1. Il bilancio totale disponibile per l'attuazione del Corpo europeo di solidarietà è fissato a 375 600 000 EUR ai prezzi correnti, per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

2. Il sostegno finanziario alle attività di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), è indicativamente del 90 % per i progetti di volontariato e di solidarietà e del 10 % per i tirocini o i lavori, o per entrambi, con un massimo del 20 % per le attività nazionali.

3. La dotazione finanziaria può coprire anche le spese per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione del Corpo europeo di solidarietà e al conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, iniziative di informazione e comunicazione, spese connesse alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento del portale del Corpo europeo di solidarietà e dei necessari sistemi di supporto informatico, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del Corpo europeo di solidarietà.

4. Se necessario, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ultimate entro il 31 dicembre 2020.

5. Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del Corpo europeo di solidarietà e utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del Corpo europeo di solidarietà, a condizione che ne garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.

 

     Art. 10. Forme di finanziamento dell'Unione

1. Il finanziamento del Corpo europeo di solidarietà può essere fornito in una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare mediante sovvenzioni, appalti e premi.

2. Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.

3. La Commissione può attuare indirettamente il Corpo europeo di solidarietà a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

 

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

 

     Art. 11. Paesi partecipanti

1. Il Corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei paesi seguenti («paesi partecipanti»):

a) il volontariato, i tirocini, i lavori, i progetti di solidarietà e le attività di rete sono aperti alla partecipazione degli Stati membri;

b) il volontariato, i progetti di solidarietà e le attività di rete sono aperti alla partecipazione anche dei paesi seguenti:

i) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;

ii) i paesi EFTA che sono firmatari dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

iii) la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

iv) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l'Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell'Unione, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con l'Unione in merito alle condizioni della loro partecipazione al Corpo europeo di solidarietà.

2. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono a tutti i compiti previsti dal presente regolamento per gli Stati membri.

3. Il Corpo europeo di solidarietà sostiene la cooperazione con i paesi partner, in particolare i paesi del vicinato europeo, per le attività di cui all'articolo 2, punti 6) e 11).

 

     Art. 12. Partecipazione delle persone fisiche

1. I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al Corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del Corpo europeo di solidarietà o ricevono sostegno per provvedere alla registrazione. Tuttavia, al momento di iniziare del volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà, un giovane deve avere almeno 18 anni e non più di 30.

2. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti provvedono affinché si adottino misure specifiche ed efficaci per promuovere l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.

 

     Art. 13. Organizzazioni partecipanti

1. Il Corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, a condizione che offrano attività corrispondenti alla definizione di attività di solidarietà di cui al presente regolamento e abbiano ricevuto un marchio di qualità. In linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le sovvenzioni non hanno per scopo o per effetto un profitto.

2. La domanda presentata da un soggetto giuridico per diventare organizzazione partecipante è valutata dal competente organismo di attuazione del Corpo europeo di solidarietà sulla base dei principi di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, non sostituzione dei posti di lavoro, offerta di attività di elevata qualità aventi una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, adeguate condizioni di formazione, lavoro e volontariato, ambiente e condizioni sicuri e dignitosi, nonché del «principio del divieto del fine di lucro», in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il rispetto di tali principi garantisce che le attività delle organizzazioni partecipanti siano conformi agli obblighi del Corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi. L'effettivo rispetto degli stessi è soggetto a controllo a norma degli articoli 22 e 23 del presente regolamento. Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione. Il processo di attribuzione del marchio di qualità per il volontariato è differente rispetto a quanto previsto per i lavori e i tirocini.

3. In seguito alla valutazione, al soggetto giuridico può essere attribuito il marchio di qualità. Il marchio deve essere rivalutato periodicamente e può essere revocato. Qualora il marchio di qualità sia revocato, può essere riattribuito a seguito di una nuova domanda e di ulteriore valutazione.

4. I soggetti giuridici che hanno ottenuto il marchio di qualità hanno accesso al portale del Corpo europeo di solidarietà, nelle loro funzioni di organizzazioni di accoglienza o di sostegno, oppure entrambe, e possono presentare offerte per le attività di solidarietà ai candidati registrati.

5. Il marchio di qualità non comporta automaticamente finanziamenti a titolo del Corpo europeo di solidarietà.

6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà o di un altro programma dell'Unione che contribuisce in maniera autonoma agli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e ne rispetta i requisiti o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.

 

     Art. 14. Accesso al finanziamento del Corpo europeo di solidarietà

I soggetti giuridici pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti che svolgono attività di solidarietà nei paesi partecipanti possono richiedere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'ottenimento del marchio di qualità da parte dell'organizzazione partecipante è la precondizione per ricevere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), anche le persone fisiche possono chiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti.

 

CAPO V

PRESTAZIONI, RISULTATI E DIVULGAZIONE

 

     Art. 15. Monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei risultati

1. La Commissione, di concerto con le autorità nazionali e le agenzie nazionali nei paesi partecipanti e coinvolgendo le organizzazioni partecipanti, nonché i soggetti interessati dell'Unione e nazionali quali le organizzazioni giovanili, monitora periodicamente e in modo efficace le prestazioni del Corpo europeo di solidarietà nel raggiungimento dei suoi obiettivi. La Commissione consulta periodicamente i principali soggetti interessati, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.

2. Sulla base del quadro minimo di indicatori definito nell'allegato, al più tardi entro il 6 aprile 2019 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, istituisce mediante atti di esecuzione un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del Corpo europeo di solidarietà. Tale programma dettagliato comprende un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi a tal fine, oltre che il calendario e la metodologia del monitoraggio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. Nel 2020 la Commissione pubblica una relazione che illustra i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà.

4. Entro il 6 ottobre 2022, la Commissione procede a una valutazione indipendente del presente regolamento per stimare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto del programma in considerazione dei suoi obiettivi e presenta una relazione sulle principali conclusioni, comprese raccomandazioni per il futuro del programma, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo. Nell'ambito della valutazione, la Commissione garantisce una consultazione periodica di tutti i soggetti interessati, compresi i partecipanti, le organizzazioni partecipanti e le comunità locali interessate, a seconda dei casi. Le proposte future relative alla concezione del programma e all'assegnazione delle risorse tengono conto dei risultati della valutazione.

 

     Art. 16. Comunicazione e divulgazione

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali dei paesi partecipanti come pure le pertinenti reti a livello dell'Unione, assicura la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito da dare a tutte le azioni sostenute nel quadro del Corpo europeo di solidarietà.

2. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 20 sviluppano strategie per una sensibilizzazione efficace. Tali strategie sono indirizzate altresì ai giovani con minori opportunità, anche nelle zone isolate, e alla divulgazione e all'impiego dei risultati delle attività sostenute nell'ambito delle azioni che gestiscono, coinvolgendo anche le organizzazioni giovanili e i servizi specializzati di informazione ai giovani, a seconda dei casi.

3. Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse all'obiettivo generale del presente regolamento e comportino un valore aggiunto nonché visibilità per l'Unione.

4. Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio «Corpo europeo di solidarietà» ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al Corpo europeo di solidarietà.

 

CAPO VI

SISTEMA DI GESTIONE E DI REVISIONE CONTABILE

 

     Art. 17. Organismi di attuazione

Il presente regolamento è attuato in modo coerente:

a) dalla Commissione a livello dell'Unione;

b) dalle agenzie nazionali a livello nazionale nei paesi partecipanti.

 

     Art. 18. Autorità nazionale

In ciascun paese partecipante al Corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 agiscono anche in qualità di autorità nazionali ai fini del Corpo europeo di solidarietà. L'articolo 27, paragrafi 1, 3, 8, 9 e da 11 a 16, di tale regolamento si applica per analogia al Corpo europeo di solidarietà.

 

     Art. 19. Organismo indipendente di revisione contabile

1. L'autorità nazionale designa un organismo indipendente di revisione contabile. L'organismo indipendente di revisione contabile esprime un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui all'articolo 155, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046.

2. L'organismo indipendente di revisione contabile:

a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico;

b) garantisce che le proprie revisioni contabili rispettino gli standard di revisione contabile accettati a livello internazionale;

c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale di cui all'articolo 20 ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.

3. L'organismo indipendente di revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale.

 

     Art. 20. Agenzia nazionale

1. In ciascun paese partecipante al Corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del Corpo europeo di solidarietà.

L'articolo 28, paragrafi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica per analogia al Corpo europeo di solidarietà.

2. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1288/2013, l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del Corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 24 del presente regolamento, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

 

     Art. 21. Commissione europea

1. Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente alle norme di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1288/2013, in un documento scritto. Tale documento:

a) sancisce i criteri di controllo interno per le agenzie nazionali e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno;

b) comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale a cui è erogato il sostegno dell'Unione;

c) specifica gli obblighi per le relazioni a carico dell'agenzia nazionale.

2. Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi:

a) finanziamenti per le sovvenzioni al paese partecipante interessato dalle azioni del Corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

b) un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1288/2013.

3. La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del Corpo europeo di solidarietà prima di aver formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 24.

4. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione della gestione dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, tenendo conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al Corpo europeo di solidarietà.

5. Dopo avere valutato la dichiarazione della gestione annuale e il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.

6. Qualora la Commissione non potesse accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

7. La Commissione organizza riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, per garantire una coerente attuazione del Corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi partecipanti. La Commissione consulta periodicamente i principali soggetti interessati, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.

 

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO

 

     Art. 22. Principi del sistema di controllo

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del Corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo indipendente di revisione contabile.

3. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del Corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli sono proporzionati e adeguati e offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

4. Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un'analisi basata sui rischi. Il presente paragrafo non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

 

     Art. 23. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti e altri terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Essi possono anche effettuare revisioni contabili e controlli concernenti le agenzie nazionali.

2. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 24. Attuazione del Corpo europeo di solidarietà

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, tenendo conto delle priorità delle politiche nazionali di solidarietà ove tali informazioni le siano trasmesse. Ogni programma di lavoro garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 siano attuati in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. I programmi di lavoro contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e un'indicazione della distribuzione dei fondi tra i paesi partecipanti per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali nonché un calendario indicativo dell'attuazione.

2. Per il bilancio gestito tramite le agenzie nazionali, l'atto di esecuzione consente alle agenzie nazionali di distribuire gli importi tra le principali azioni nazionali e transfrontaliere in modo coerente con le priorità individuate dalle politiche nazionali di solidarietà, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, ed entro i limiti fissati nei programmi di lavoro.

3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 25. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E FINALI

 

     Art. 26. Modifiche del regolamento (UE) n. 1288/2013

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è così modificato:

1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1. La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce:

a) alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani così come in azioni innovative basate su disposizioni esistenti in materia di mobilità;

b) alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di rete.

2. La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani e la mobilità delle persone attive nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica di vicinato.»;

2) all'articolo 18, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma a decorrere dal 1o gennaio 2014 ammonta a 14 542 724 000 EUR a prezzi correnti.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato alle azioni del programma secondo la ripartizione seguente, con un margine di flessibilità non superiore al 5 % per ciascun importo stanziato:

a) almeno l'80,8 % all'istruzione e alla formazione. Dalla citata percentuale sono assegnati i seguenti stanziamenti minimi:

i) il 44,3 % all'istruzione superiore, pari al 35,7 % del bilancio totale;

ii) il 21,4 % all'istruzione e alla formazione professionale, pari al 17,3 % del bilancio totale;

iii) il 14,6 % all'istruzione scolastica, pari all'11,8 % del bilancio totale;

iv) il 4,9 % all'apprendimento degli adulti, pari al 3,9 % del bilancio totale;

b) l'8,6 % alla gioventù;

c) fino all'1,5 % allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;

d) l'1,9 % all'iniziativa Jean Monnet;

e) l'1,8 % allo sport, di cui una percentuale non superiore al 10 % a favore dell'attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

f) il 3,4 % quali sovvenzioni di funzionamento destinate alle agenzie nazionali;

g) l'1,8 % alla copertura delle spese amministrative.

3. Degli stanziamenti previsti al paragrafo 2, lettere a) e b), almeno il 63 % è assegnato alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, almeno il 27 % alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi e almeno il 4,2 % al sostegno delle riforme programmatiche.».

 

     Art. 27. Modifica del regolamento (UE) n. 1293/2013

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1293/2013, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Il sottoprogramma per l'Ambiente corrispondente al settore prioritario “Governance e informazione in materia ambientale” e il sottoprogramma Azione per il clima corrispondente al settore prioritario “Governance e informazione in materia di clima” possono finanziare progetti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento attuati dal Corpo europeo di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che contribuiscono a uno o più dei settori prioritari ai sensi degli articoli 9 e 13 del presente regolamento. Tali progetti sono attuati unicamente in conformità del regolamento (UE) 2018/1475, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche del presente regolamento.

 

     Art. 28. Modifiche della decisione n. 1313/2013/UE

All'articolo 19, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«La dotazione finanziaria proveniente dalla rubrica 3 “Sicurezza e cittadinanza” può finanziare azioni attuate dal Corpo europeo di solidarietà, a norma del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione in materia di protezione civile. Tali azioni sono attuate unicamente in conformità del regolamento (UE) 2018/1475, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche della presente decisione.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 81 del 2.3.2018, pag. 160.

(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 settembre 2018.

(3) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(4) GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.

(5) Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(6) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(7) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(8) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(9) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(12) Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

(13) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(14) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(15) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

ALLEGATO

Il Corpo europeo di solidarietà è monitorato strettamente al fine di valutare la misura in cui sono stati raggiunti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. A tal fine è definito un quadro minimo di indicatori che servano da base per un futuro programma dettagliato per il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti del Corpo europeo di solidarietà, ivi compreso un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi, come indicato all'articolo 15, paragrafo 2:

 

Indicatori di realizzazione

a) il numero di partecipanti al volontariato (nazionale e transfrontaliero), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;

b) il numero di partecipanti a tirocini (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;

c) il numero di partecipanti a lavori (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;

d) il numero di partecipanti a progetti di solidarietà, suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;

e) il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità, suddivise per paese e finanziamenti ricevuti;

f) il numero di giovani partecipanti con minori opportunità.

 

Indicatori di risultato (indicatori compositi)

g) il numero di partecipanti che ha indicato risultati di apprendimento positivi;

h) la percentuale di partecipanti i cui risultati di apprendimento sono stati riconosciuti mediante un certificato, come lo Youthpass, o un altro tipo di riconoscimento formale della loro partecipazione al Corpo europeo di solidarietà;

i) il grado di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività;

j) il numero di persone sostenute direttamente o indirettamente mediante le attività di solidarietà.

 

È garantita altresì, se del caso, la coerenza rispetto agli indicatori fondamentali per la gioventù di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1288/2013.