§ 87.4.42 - L. 8 marzo 2019, n. 20.
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.4 fallimento e procedure concorsuali
Data:08/03/2019
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
Art. 2.  Disposizioni finanziarie


§ 87.4.42 - L. 8 marzo 2019, n. 20.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

(G.U. 20 marzo 2019, n. 67)

 

Art. 1. Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

     1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.