§ 59.4.80 - D.M. 5 novembre 2018, n. 133.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:05/11/2018
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17


§ 59.4.80 - D.M. 5 novembre 2018, n. 133.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

(G.U. 5 dicembre 2018, n. 283)

 

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense;

     Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, concernente: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

     Ritenuto necessario rimodulare la decorrenza degli effetti del predetto regolamento;

     Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense espresso in data 26 settembre 2018;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2018;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 16 ottobre 2018;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17

     1. All'articolo 10 del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 del Ministro della giustizia, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2018  Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2106