§ 46.9.206 - D.M. 13 luglio 2018, n. 103.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:13/07/2018
Numero:103


Sommario
Art. 1.  Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico
Art. 2.  Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico
Art. 3.  Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico
Art. 4.  Concorso pubblico a medico e a medico veterinario
Art. 5.  Disposizioni finali
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 46.9.206 - D.M. 13 luglio 2018, n. 103.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato.

(G.U. 7 settembre 2018, n. 208)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica», e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro», e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c);

     Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonchè in materia di fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare, l'articolo 2-quater;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Considerato che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di età che non può essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento;

     Considerato che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

     Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale;

     Ritenuto di dover stabilire i nuovi limiti massimi di età in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non è richiesto, oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione;

     Visto l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n. 115, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018;

     Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;

 

     Adott a

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico

     1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.

 

     Art. 2. Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico

     1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

     2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

     3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentatrè anni.

 

     Art. 3. Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico

     1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

     2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a quaranta anni.

     3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

     4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentacinque anni.

 

     Art. 4. Concorso pubblico a medico e a medico veterinario

     1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentacinque.

     2. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

 

     Art. 5. Disposizioni finali

     1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

     2. Il D.M. 6 aprile 1999, n. 115 del Ministro dell'interno, richiamato in premessa, è abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018, n. 1-1870