§ 5.7.35 - L.R. 24 gennaio 2019, n. 4.
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:24/01/2019
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 3.  Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 4.  Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 6.  Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 8.  Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 9.  Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”.
Art. 10.  Modifica della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”.
Art. 11.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 5.7.35 - L.R. 24 gennaio 2019, n. 4.

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura.

(B.U. 29 gennaio 2019, n. 9)

 

CAPO I

Modifiche della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, è inserito il seguente:

“2 bis. Nella concessione di contributi regionali, i bandi o avvisi possono prevedere l’adesione alla Carta etica dello sport veneto di cui all’articolo 3 quale criterio di priorità ai fini della valutazione delle domande di contributo presentate dai soggetti interessati.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, dopo le parole: “funzione educativa” è inserita la seguente: “, inclusiva”.

 

     Art. 3. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è sostituita dalla seguente:

“b) a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o per iniziative di particolare rilevanza, secondo tipologie, importi e criteri da individuarsi attraverso il Piano esecutivo annuale per lo sport.”.

2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, è sostituita dalla seguente:

“e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell’articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dai soggetti di cui alla lettera b) del presente comma;”.

 

     Art. 4. Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è aggiunto il seguente periodo:

“. La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre il termine di cui al primo periodo, secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale”.

2. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è aggiunto il seguente periodo:

“La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre la durata del vincolo di cui al secondo periodo secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale.”.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per interventi già oggetto di contributo regionale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 a favore di Amministrazioni pubbliche, la Giunta regionale in caso di richiesta, può ridefinire la durata del vincolo di destinazione d’uso anteriormente alla scadenza del termine ventennale secondo un criterio di proporzionalità e stabilire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della disposizione di cui al comma 4.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 sono aggiunte le parole:

“, nonché l’acquisto di attrezzature e supporti tecnici indispensabili per lo svolgimento della propria attività istituzionale, a favore dei soggetti e secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport;”.

 

     Art. 6. Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. Nella rubrica dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 dopo le parole: “discipline sportive” sono inserite le seguenti: “e ludico - sportive”.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 dopo le parole: “le discipline sportive” sono inserite le seguenti: “e ludico - sportive”.

3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 dopo le parole: “le discipline sportive” sono inserite le seguenti: “e ludico - sportive”.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è inserito il seguente:

“5 bis. I titolari delle attività sono tenuti a esporre nei luoghi di cui al comma 1, i titoli di cui ai commi 2 e 3 posseduti dagli operatori qualificati e dagli operatori di specifica disciplina, segnalati al comune ai sensi dei commi 4 e 5.”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è aggiunto il seguente:

“1 bis. In caso di omessa esposizione dei titoli di cui al comma 5 bis dell’articolo 22, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981, applicano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.”.

 

CAPO II

Modifiche della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”

 

     Art. 9. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”.

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 è sostituita dalla seguente:

“a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di cultura, che assicura le funzioni di presidenza del Comitato;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 è sostituita dalla seguente:

“c) due esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati uno dalla Regione e uno dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).”.

3. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 è sostituito dal seguente:

“5. Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è attribuito unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo la disciplina regionale in materia.”.

 

CAPO III

Modifica della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”

 

     Art. 10. Modifica della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Rientrano, altresì, tra gli interventi di cui al primo comma, gli allestimenti per l’attività culturale, compresi gli impianti, gli arredamenti e le attrezzature varie, purché siano complementari funzionalmente agli interventi di cui al primo comma.”.

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.